Sentenza del 20/09/2016 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IMPOSTA DI REGISTRO - Ingiunzione di pagamento - Risarcimento obblighi contrattuali - Polizza fideiussoria - Applicabilità dell'imposta fissa di registro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di una somma derivante da una polizza fideiussoria e dal relativo rapporto contrattuale di garanzia. Il punto centrale è stabilire se il diritto alla restituzione costituisca un'obbligazione autonoma, soggetta all'imposta proporzionale di registro, oppure una diretta conseguenza dell'originario rapporto fideiussorio, fiscalmente riconducibile all'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando l'operazione sia esente IVA.
La decisione
È stato ritenuto che il diritto alla restituzione della somma derivi direttamente dall'accordo fideiussorio e costituisca adempimento di uno specifico obbligo contrattuale di garanzia. Avendo la medesima natura del rapporto originario, tale obbligo resta attratto nell'ambito dell'IVA, sebbene l'operazione possa essere esente ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, e non proporzionale.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto
Il rapporto fideiussorio e l'obbligo restitutorio ad esso direttamente collegato sono ricondotti all'ambito dell'IVA anche quando l'operazione è esente. L'esenzione IVA non comporta, di per sé, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, un decreto ingiuntivo relativo a somme dovute in esecuzione diretta di un rapporto soggetto a IVA può essere assoggettato a imposta fissa, anche se l'operazione è esente IVA.
- Per determinare il regime fiscale non conta soltanto il contenuto formale del decreto ingiuntivo, ma anche la causa concreta e il rapporto contrattuale da cui deriva l'obbligazione.
- Quando l'obbligo di restituzione o pagamento costituisce una conseguenza immediata di un contratto di garanzia, esso può mantenere la stessa natura fiscale del rapporto originario, anziché essere trattato come obbligazione autonoma.
- L'esenzione dall'IVA non equivale automaticamente a estraneità dal sistema IVA: un'operazione esente può restare soggetta al principio di alternatività IVA-registro, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
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