Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11552/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 18/10/2021 che lo ha dichiarato colpevole per due capi: capo A (art. 256, commi 1, lett. a) e 4, d.lgs. n.152/2006) per violazione delle prescrizioni nell'autorizzazione relative allo stoccaggio e al trattamento di materie prime secondarie (MPS) derivanti da rifiuti edili; capo B (art. 674 c.p.) per immissioni di polveri moleste. Con il primo motivo deduce che il Tribunale ha erroneamente applicato le norme sui rifiuti alle MPS, sostenendo che l'autorizzazione consentiva miscelazione e che le prescrizioni contestate riguardavano i rifiuti e non le MPS. Con il secondo motivo contesta la motivazione della condanna per molestia, lamentando che la decisione si è basata su valutazioni sensoriali dei vicini e che le polveri erano intrinseche all'attività e gestite con misure autorizzate (bagnatura, monitoraggio vento); rileva altresì che non è stata dimostrata l'intollerabilità della situazione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte conferma che il ricorrente ha violato le prescrizioni dell'autorizzazione (separazione delle tipologie di MPS tramite barriere) e che l'art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 sanziona l'inosservanza di qualunque prescrizione contenuta nell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che la prescrizione riguardi rifiuti in senso stretto o MPS. Quanto all'art. 674 c.p., la Corte ritiene provato il malfunzionamento degli irrigatori per l'abbattimento delle polveri e ritiene irrilevanti le deduzioni difensive circa l'inevitabilità delle polveri ove non dimostrata l'efficacia degli accorgimenti autorizzati. Conseguentemente il ricorso è respinto; resta ferma la condanna di primo grado (applicazione delle attenuanti generiche, concorso formale di reati e pena sostanzialmente confermata: ammenda di €1.100 condizionalmente sospesa) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (commi 1, lett. a) e 4)

    La Corte interpreta l'art. 256, comma 4, nel senso che l'inosservanza di qualunque prescrizione contenuta nell'autorizzazione al trattamento/stoccaggio integra la fattispecie sanzionatoria; non si opera una distinzione tra prescrizioni riferite a 'rifiuti' e quelle riferite a 'materie prime secondarie'. Le prescrizioni dell'autorizzazione sono condizioni necessarie per la gestione lecita dell'attività.

  • art. 674 cod. pen.

    La condotta che provoca immissioni di polveri moleste è sanzionabile; le segnalazioni sensoriali dei vicini, se integrate da elementi tecnici (es. malfunzionamento degli irrigatori), possono essere ritenute idonee a provare la molestia e l'intollerabilità delle immissioni.

  • art. 208, comma 11 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato per sostenere che le prescrizioni autorizzative costituiscono condizioni per l'attuazione dei principi della gestione dei rifiuti; le prescrizioni hanno valore vincolante per l'attività e la loro violazione integra responsabilità.

  • art. 178 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato come riferimento normativo collegato alla disciplina dei rifiuti e delle materie prime secondarie; utilizzato per contestualizzare l'obbligo di conformità alle prescrizioni autorizzative.

  • art. 177, comma 2 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato per affermare che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse, giustificando le limitazioni all'iniziativa privata imposte dalle norme e dalle autorizzazioni.

  • art. 41 Cost.

    Citato per spiegare che le limitazioni all'iniziativa economica privata sono legittime quando giustificate dall'interesse pubblico (come nella gestione dei rifiuti).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento di cassazione e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a sostegno della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia manifestamente infondata o colpevole.

Massime di principio

  • La violazione di qualsiasi prescrizione contenuta in un'autorizzazione ambientale può integrare responsabilità penale ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, anche se la prescrizione riguarda materie prime secondarie e non 'rifiuti' in senso stretto.
  • Le prescrizioni autorizzative hanno valore vincolante e costituiscono condizioni per la liceità dell'attività; la loro inosservanza è valutata sul piano della tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti.
  • Per il reato di molestia per immissioni di polveri (art. 674 c.p.), le dichiarazioni dei vicini possono essere valutate come prova se supportate da elementi tecnici o riscontri che dimostrino l'inefficacia o il malfunzionamento delle misure di contenimento previste.
  • La difesa che invoca l'inevitabilità di emissioni connesse all'attività deve dimostrare non solo l'adozione delle misure autorizzate (es. bagnatura, anemometro) ma anche il loro effettivo funzionamento e manutenzione; l'assenza di tale prova favorisce la responsabilità dell'operatore.
  • In fase di impugnazione, motivi manifestamente infondati o carenti di supporto probatorio possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima di proporlo.
  • Prassi difensiva consigliata in casi simili: conservare e produrre documentazione dell'autorizzazione, registri di stoccaggio, piani e protocolli di abbattimento polveri, manutenzione e verifiche degli impianti, nonché eventuali rilievi strumentali che attestino il rispetto delle prescrizioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.