Cassazione Penale, Sentenza n. 11552/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 18/10/2021 che lo ha dichiarato colpevole per due capi: capo A (art. 256, commi 1, lett. a) e 4, d.lgs. n.152/2006) per violazione delle prescrizioni nell'autorizzazione relative allo stoccaggio e al trattamento di materie prime secondarie (MPS) derivanti da rifiuti edili; capo B (art. 674 c.p.) per immissioni di polveri moleste. Con il primo motivo deduce che il Tribunale ha erroneamente applicato le norme sui rifiuti alle MPS, sostenendo che l'autorizzazione consentiva miscelazione e che le prescrizioni contestate riguardavano i rifiuti e non le MPS. Con il secondo motivo contesta la motivazione della condanna per molestia, lamentando che la decisione si è basata su valutazioni sensoriali dei vicini e che le polveri erano intrinseche all'attività e gestite con misure autorizzate (bagnatura, monitoraggio vento); rileva altresì che non è stata dimostrata l'intollerabilità della situazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte conferma che il ricorrente ha violato le prescrizioni dell'autorizzazione (separazione delle tipologie di MPS tramite barriere) e che l'art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 sanziona l'inosservanza di qualunque prescrizione contenuta nell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che la prescrizione riguardi rifiuti in senso stretto o MPS. Quanto all'art. 674 c.p., la Corte ritiene provato il malfunzionamento degli irrigatori per l'abbattimento delle polveri e ritiene irrilevanti le deduzioni difensive circa l'inevitabilità delle polveri ove non dimostrata l'efficacia degli accorgimenti autorizzati. Conseguentemente il ricorso è respinto; resta ferma la condanna di primo grado (applicazione delle attenuanti generiche, concorso formale di reati e pena sostanzialmente confermata: ammenda di €1.100 condizionalmente sospesa) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (commi 1, lett. a) e 4)
La Corte interpreta l'art. 256, comma 4, nel senso che l'inosservanza di qualunque prescrizione contenuta nell'autorizzazione al trattamento/stoccaggio integra la fattispecie sanzionatoria; non si opera una distinzione tra prescrizioni riferite a 'rifiuti' e quelle riferite a 'materie prime secondarie'. Le prescrizioni dell'autorizzazione sono condizioni necessarie per la gestione lecita dell'attività.
art. 674 cod. pen.
La condotta che provoca immissioni di polveri moleste è sanzionabile; le segnalazioni sensoriali dei vicini, se integrate da elementi tecnici (es. malfunzionamento degli irrigatori), possono essere ritenute idonee a provare la molestia e l'intollerabilità delle immissioni.
art. 208, comma 11 d.lgs. n.152/2006
Richiamato per sostenere che le prescrizioni autorizzative costituiscono condizioni per l'attuazione dei principi della gestione dei rifiuti; le prescrizioni hanno valore vincolante per l'attività e la loro violazione integra responsabilità.
art. 178 d.lgs. n.152/2006
Richiamato come riferimento normativo collegato alla disciplina dei rifiuti e delle materie prime secondarie; utilizzato per contestualizzare l'obbligo di conformità alle prescrizioni autorizzative.
art. 177, comma 2 d.lgs. n.152/2006
Richiamato per affermare che la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse, giustificando le limitazioni all'iniziativa privata imposte dalle norme e dalle autorizzazioni.
art. 41 Cost.
Citato per spiegare che le limitazioni all'iniziativa economica privata sono legittime quando giustificate dall'interesse pubblico (come nella gestione dei rifiuti).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento di cassazione e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente.
C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata a sostegno della possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia manifestamente infondata o colpevole.
Massime di principio
- La violazione di qualsiasi prescrizione contenuta in un'autorizzazione ambientale può integrare responsabilità penale ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, anche se la prescrizione riguarda materie prime secondarie e non 'rifiuti' in senso stretto.
- Le prescrizioni autorizzative hanno valore vincolante e costituiscono condizioni per la liceità dell'attività; la loro inosservanza è valutata sul piano della tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione dei rifiuti.
- Per il reato di molestia per immissioni di polveri (art. 674 c.p.), le dichiarazioni dei vicini possono essere valutate come prova se supportate da elementi tecnici o riscontri che dimostrino l'inefficacia o il malfunzionamento delle misure di contenimento previste.
- La difesa che invoca l'inevitabilità di emissioni connesse all'attività deve dimostrare non solo l'adozione delle misure autorizzate (es. bagnatura, anemometro) ma anche il loro effettivo funzionamento e manutenzione; l'assenza di tale prova favorisce la responsabilità dell'operatore.
- In fase di impugnazione, motivi manifestamente infondati o carenti di supporto probatorio possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima di proporlo.
- Prassi difensiva consigliata in casi simili: conservare e produrre documentazione dell'autorizzazione, registri di stoccaggio, piani e protocolli di abbattimento polveri, manutenzione e verifiche degli impianti, nonché eventuali rilievi strumentali che attestino il rispetto delle prescrizioni.
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