Sentenza del 24/02/2015 n. 3630 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna sostenendo che le perdite su crediti derivanti dalla cessione pro soluto potessero essere dedotte fiscalmente solo in presenza dell'avvio di una procedura esecutiva o concorsuale nei confronti dei debitori. Secondo l'Agenzia, le valutazioni del collegio sindacale, dei legali e della società di revisione costituivano mere valutazioni imprenditoriali e non erano sufficienti a dimostrare gli elementi di certezza e precisione richiesti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la deducibilità delle perdite su crediti. Ha stabilito che non è necessario avviare una procedura esecutiva o ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza: è sufficiente che il contribuente dimostri, con documentazione concreta, l'esistenza di elementi certi e precisi dai quali desumere l'effettiva e definitiva irrecuperabilità del credito. Nel caso concreto, tali elementi erano costituiti dall'irreperibilità e dall'insolvenza delle società debitrici, dal parere legale contrario all'avvio di azioni di recupero, dal successivo fallimento di una debitrice e dalle valutazioni del collegio sindacale e della società di revisione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, ora art. 101
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La norma non impone necessariamente l'avvio di procedure esecutive o concorsuali. Al di fuori delle procedure concorsuali, il contribuente deve però dimostrare con elementi oggettivi, certi e precisi l'effettiva perdita e l'irrecuperabilità del credito. Non esiste un automatismo di deducibilità per il solo fatto che il credito sia stato ceduto pro soluto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione individua il ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto, la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata.
Art. 378 c.p.c.
La disposizione riguarda il deposito di memorie illustrative nel giudizio di Cassazione; la società resistente ha depositato una memoria successiva.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente una perdita su crediti non è indispensabile avviare un'azione giudiziale o una procedura esecutiva: possono essere sufficienti altri elementi oggettivi e documentati che dimostrino l'irrecuperabilità del credito.
- L'onere della prova ricade sul contribuente, che deve documentare le ragioni della perdita e le circostanze concrete che rendono antieconomico o sostanzialmente impossibile il recupero.
- La cessione pro soluto a un valore inferiore al valore nominale non dimostra automaticamente una perdita deducibile; occorre provare le ragioni economiche e fattuali che hanno giustificato il recupero solo parziale.
- Sono rilevanti, se adeguatamente documentati, elementi quali l'irreperibilità della sede, l'insolvenza manifesta, la natura meramente cartolare o di comodo della società debitrice, il fallimento, i pareri legali e le valutazioni motivate degli organi di controllo e dei revisori.
- La verifica della sussistenza degli elementi certi e precisi è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in Cassazione può essere contestato solo nei limiti consentiti per i vizi di motivazione o per la violazione di legge.
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