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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37215/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119/2018. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata dall'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva contestato alla società un maggior reddito d'impresa per l'anno 2001, ai fini di imposte dirette, IRAP e IVA, oltre sanzioni, con conseguente imputazione ai soci delle rispettive quote ai fini IRPEF. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame del motivo di gravame relativo al litisconsorzio necessario tra società e soci e alla denunciata violazione del contraddittorio nel primo grado; 2) violazione del giudicato esterno, per avere la CTR valorizzato sentenze favorevoli alla contribuente relative ad altri avvisi derivanti dalla stessa verifica ma riferiti a periodi d'imposta precedenti; 3) erronea esclusione delle sanzioni, sostenendo che l'affidamento a un consulente non esclude la responsabilità della contribuente per omesso controllo; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova, per avere la CTR ritenuto apoditticamente infondata la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio in assenza di dichiarazione fiscale, senza verificare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e senza porre a carico della contribuente la prova contraria. Prima dell'udienza l'Agenzia ha però comunicato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 41 del d.P.R. n. 600/73

    Richiamato come base normativa dell'accertamento in presenza di omessa dichiarazione, per la determinazione del reddito d'impresa contestato.

  • art. 5 del d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per l'imputazione ai soci delle quote di partecipazione al reddito della società di persone.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 101, 102 e 112 c.p.c.

    Evocati come norme asseritamente violate per omesso esame del motivo sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.

  • artt. 14, 49 e 61 del d.lgs. n. 546/92

    Richiamati con riferimento alla disciplina processuale tributaria sul litisconsorzio e sul contraddittorio.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato come parametro del giudicato esterno dedotto dall'Agenzia.

  • art. 7 del TUIR

    Richiamato nel motivo relativo al giudicato e all'imposizione sui redditi.

  • art. 5 del d.lgs. n. 472/97

    Invocato in tema di sanzioni e responsabilità del contribuente per omesso controllo sull'operato del consulente.

  • artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/73

    Richiamati in relazione alla determinazione induttiva dei maggiori ricavi e all'accertamento in assenza di dichiarazione.

  • art. 55 del d.P.R. n. 633/72

    Richiamato per la disciplina dell'accertamento ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull'onere della prova, contestandosi che la CTR non lo avesse correttamente applicato.

  • art. 6 del d.l. n. 119/2018

    Norma decisiva: la Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del processo.

  • art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018

    Richiamato come fondamento del perfezionamento della definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere.

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018

    Richiamato per la regolazione delle spese, poste a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando interviene il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di definizione agevolata perfezionata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla norma istitutiva della procedura, con imputazione a carico della parte che le ha anticipate.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni questione di merito e di rito prospettata nel ricorso, impedendone la trattazione.
  • Nei giudizi relativi ad accertamenti fiscali su società di persone, i motivi di ricorso possono riguardare sia il contraddittorio/litisconsorzio con i soci, sia il giudicato esterno su annualità diverse, sia la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e delle sanzioni; tuttavia tali questioni restano prive di esame se la lite viene definita agevolmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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