Cassazione Civile, Ordinanza n. 37215/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del d.l. n. 119/2018. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata dall'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva contestato alla società un maggior reddito d'impresa per l'anno 2001, ai fini di imposte dirette, IRAP e IVA, oltre sanzioni, con conseguente imputazione ai soci delle rispettive quote ai fini IRPEF. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame del motivo di gravame relativo al litisconsorzio necessario tra società e soci e alla denunciata violazione del contraddittorio nel primo grado; 2) violazione del giudicato esterno, per avere la CTR valorizzato sentenze favorevoli alla contribuente relative ad altri avvisi derivanti dalla stessa verifica ma riferiti a periodi d'imposta precedenti; 3) erronea esclusione delle sanzioni, sostenendo che l'affidamento a un consulente non esclude la responsabilità della contribuente per omesso controllo; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova, per avere la CTR ritenuto apoditticamente infondata la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio in assenza di dichiarazione fiscale, senza verificare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e senza porre a carico della contribuente la prova contraria. Prima dell'udienza l'Agenzia ha però comunicato il perfezionamento della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 41 del d.P.R. n. 600/73
Richiamato come base normativa dell'accertamento in presenza di omessa dichiarazione, per la determinazione del reddito d'impresa contestato.
art. 5 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per l'imputazione ai soci delle quote di partecipazione al reddito della società di persone.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 101, 102 e 112 c.p.c.
Evocati come norme asseritamente violate per omesso esame del motivo sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.
artt. 14, 49 e 61 del d.lgs. n. 546/92
Richiamati con riferimento alla disciplina processuale tributaria sul litisconsorzio e sul contraddittorio.
art. 2909 c.c.
Invocato come parametro del giudicato esterno dedotto dall'Agenzia.
art. 7 del TUIR
Richiamato nel motivo relativo al giudicato e all'imposizione sui redditi.
art. 5 del d.lgs. n. 472/97
Invocato in tema di sanzioni e responsabilità del contribuente per omesso controllo sull'operato del consulente.
artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/73
Richiamati in relazione alla determinazione induttiva dei maggiori ricavi e all'accertamento in assenza di dichiarazione.
art. 55 del d.P.R. n. 633/72
Richiamato per la disciplina dell'accertamento ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sull'onere della prova, contestandosi che la CTR non lo avesse correttamente applicato.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
Norma decisiva: la Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del processo.
art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018
Richiamato come fondamento del perfezionamento della definizione agevolata e della cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Richiamato per la regolazione delle spese, poste a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando interviene il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di definizione agevolata perfezionata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla norma istitutiva della procedura, con imputazione a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni questione di merito e di rito prospettata nel ricorso, impedendone la trattazione.
- Nei giudizi relativi ad accertamenti fiscali su società di persone, i motivi di ricorso possono riguardare sia il contraddittorio/litisconsorzio con i soci, sia il giudicato esterno su annualità diverse, sia la legittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi e delle sanzioni; tuttavia tali questioni restano prive di esame se la lite viene definita agevolmente.
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