Sentenza del 09/02/2016 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Termine per l'accertamento - Violazioni penalmente rilevanti - Raddoppio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio del termine di accertamento può operare sulla base della denuncia di una violazione penalmente rilevante, senza che l'amministrazione finanziaria o il giudice tributario debbano previamente accertare la responsabilità penale del contribuente o escludere la prescrizione del reato. La decisione definitiva sul reato e sulla prescrizione resta riservata al giudice penale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, in presenza di violazioni che possono integrare reati tributari. Il principio affermato è che la denuncia penale idonea a consentire il raddoppio non richiede, in sede tributaria, una preventiva verifica della colpevolezza del contribuente né dell'effettiva configurabilità o prescrizione del reato. Tali valutazioni spettano all'autorità giudiziaria penale.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Nel caso in cui ricorrano violazioni penalmente rilevanti è previsto il raddoppio del termine per l'accertamento.
La norma consente il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento quando la violazione fiscale presenta profili penalmente rilevanti e sia stata effettuata la relativa denuncia, senza necessità di una preventiva sentenza penale di condanna.
Massime di principio
- In presenza di una possibile violazione tributaria penalmente rilevante, il termine per l'accertamento può essere raddoppiato anche prima che sia accertata la responsabilità penale del contribuente.
- Il giudice tributario non deve sostituirsi al giudice penale nella valutazione della colpevolezza o della prescrizione del reato; tali questioni spettano all'autorità giudiziaria penale.
- La sola denuncia non rende automaticamente provata la responsabilità penale, ma può essere sufficiente, ai fini tributari, per giustificare l'applicazione del termine raddoppiato, secondo i presupposti previsti dalla legge.
- Per verificare la tempestività di un accertamento occorre quindi considerare anche l'eventuale rilevanza penale dei fatti e la regolare presentazione della denuncia.
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