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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33989/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso un avviso di accertamento IMU 2013 per omesso o parziale versamento, relativo a un immobile ubicato nel Comune resistente. Il giudice regionale aveva ritenuto che, cessato per decorso quinquennale il vincolo di inedificabilità assoluta preordinato all'esproprio, dovesse applicarsi la disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio del permesso di costruire del 2004, richiamando l'art. 9 del d.P.R. 380/2001 e l'art. 4, comma 2, della l.r. Campania 17/1982. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato, cumulativamente, omesso esame di un fatto decisivo, nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove ex artt. 116 e 132 c.p.c. e violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando che il giudice di appello non avesse esaminato la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, pure riproposta in appello, né la perizia di parte, e che avrebbe errato nel valutare la natura del suolo e le prove prodotte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e comunque infondato perché, da un lato, era formulato come commistione confusa di vizi diversi e mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; dall'altro, la mancata ammissione della CTU non era censurata indicando un preciso fatto storico decisivo omesso, mentre la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva o, al più, indizio liberamente apprezzabile dal giudice. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio non fa venir meno la edificabilità del suolo, ma comporta solo l'applicazione della disciplina delle c.d. zone bianche, che non determina regressione a zona agricola; inoltre, ai fini IMU, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi. Sono state poste le spese a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del Comune, e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti, la cui esistenza risulti dagli atti o dalla sentenza e che sia decisivo ai fini della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale deve essere autonomamente e chiaramente individuato; non è ammissibile una deduzione confusa e cumulativa di vizi eterogenei.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorso non può trasformare il sindacato di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito, salvo l'omesso esame di fatti decisivi nei limiti propri del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca la motivazione nei termini richiesti dalla legge; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La decadenza del vincolo espropriativo comporta l'applicazione della disciplina delle zone bianche, non la perdita automatica della edificabilità.

  • art. 4, comma 2, della l.r. Campania 20 marzo 1982, n. 17

    È richiamata quale norma urbanistica applicata dal giudice di merito per valutare la disciplina del suolo.

  • art. 4, comma 1, della l.r. Campania 20 marzo 1982, n. 17

    Conferma che, in mancanza di strumenti urbanistici approvati, il suolo conserva una utilizzabilità e un limitato indice di edificabilità.

  • art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'edificabilità ai fini del criterio di valore venale per l'imposizione deve essere desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore adottato dal Comune.

  • art. 1-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248

    È richiamato come norma di interpretazione autentica della nozione di area edificabile ai fini tributari.

  • art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    È richiamato come disposizione che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove; la deduzione deve colpire un errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato.
  • Il mancato esame della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è censurabile solo se si indica il fatto decisivo che la CTU avrebbe consentito di accertare; la scelta sulla CTU resta di regola discrezionale del giudice di merito, pur dovendo essere adeguatamente motivata.
  • La perizia di parte, anche se asseverata, non ha autonoma efficacia probatoria piena: vale come allegazione difensiva o, al più, come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice.
  • Ai fini tributari, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dallo strumento generale adottato dal Comune; non è necessario, per sé, che siano approvati gli strumenti attuativi o che intervenga l'approvazione regionale.
  • La decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione non fa regredire il terreno a zona agricola né ne elimina l'edificabilità, ma comporta soltanto l'applicazione della disciplina delle zone bianche, con persistente utilizzabilità economica del fondo e un residuo indice di edificabilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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