Sentenza n. 1907/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 a favore dell’operatore economico controinteressato, unitamente all’esclusione della ricorrente per non conformità dell’offerta e agli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, l’esclusione dalla gara per la fornitura quadriennale di sistemi analitici totalmente automatizzati destinati alla rete laboratoristica dell’azienda sanitaria, nonché l’aggiudicazione del lotto n. 1 alla controinteressata. Ha contestato il giudizio di non conformità della propria offerta, gli atti della commissione tecnica e della commissione di gara, il rigetto dell’istanza di autotutela e, con i motivi aggiunti, l’ammissione e l’aggiudicazione in favore della controinteressata. È stata inoltre proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. agli atti prodotti dall’aggiudicataria, inizialmente negato e successivamente autorizzato solo parzialmente. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un provvedimento di presa d’atto di una sentenza del CGARS, revocando l’aggiudicazione del lotto n. 1 e affidando la fornitura alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, a seguito del provvedimento sopravvenuto di revoca dell’aggiudicazione alla controinteressata e di affidamento della fornitura alla ricorrente, è stata integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. La ricorrente ha quindi ottenuto il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio sull’esclusione, sull’ammissione dell’aggiudicataria, sull’aggiudicazione e sugli atti connessi, nonché sulla domanda di accesso. Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite in ragione dell’evoluzione dei fatti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di accesso agli atti di gara; la sentenza non esamina nel merito tale domanda, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene una determinazione amministrativa che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- In una controversia relativa all’esclusione da una gara e alla successiva aggiudicazione a un altro concorrente, l’affidamento sopravvenuto della fornitura al ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere, poiché elimina l’utilità concreta di una decisione sugli atti di gara impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende dall’evoluzione sopravvenuta dei fatti e non da una decisione di merito sulle illegittimità dedotte.
Come è indicizzato
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