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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28064/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorrente ha formulato censure che la Corte di cassazione ha ritenuto del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum, poiché riferite a condotte illecite punite ex art. 73 T.U. stupefacenti, quindi diverse dai fatti oggetto della condanna confermata in appello, concernente i reati di cui agli artt. 367 c.p. e 189 cod. strada. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per manifesta estraneità delle doglianze rispetto alla regiudicanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non investivano la sentenza impugnata ma fatti e contestazioni diversi, relativi a illeciti in materia di stupefacenti, mentre la condanna confermata in appello riguardava false informazioni o denuncia ex art. 367 c.p. e una violazione dell'art. 189 cod. strada. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È richiamato solo per indicare che le censure del ricorso attenevano a condotte illecite in materia di stupefacenti, diverse da quelle oggetto della condanna.

  • art. 367 c.p.

    Norma indicata come base della condanna confermata dalla sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 189 cod. strada

    Norma indicata come ulteriore titolo di condanna confermato in appello; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che sviluppi censure prive di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, ossia riferite a fatti o reati diversi da quelli oggetto della sentenza gravata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le doglianze siano manifestamente eccentriche rispetto alla regiudicanda e quindi non idonee a incidere sulla condanna confermata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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