Cassazione Penale, Sentenza n. 37935/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la riforma dell'assoluzione pronunciata in primo grado per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990: la difesa denunciava (1) l'omesso esame di una memoria depositata il 23/01/2025 in appello (sostendone la rilevanza e la tardiva esclusione), (2) la carenza di motivazione rafforzata che giustificasse il ribaltamento dell'assoluzione e (3) la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 (ipotesi lieve), osservando la sentenza favorevole resa nei confronti del concorrente Luigi D'Auria e paventando un conflitto di giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancato riscontro documentale del deposito e, comunque, per tardività rispetto ai termini per i riti a trattazione scritta (art. 598-bis c.p.p.). Il secondo motivo è stato dichiarato generico e non confrontato con i passaggi decisionali della sentenza impugnata. L'ultimo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte del merito ha adeguatamente considerato la diversa qualificazione data in altro procedimento e legittimamente escluso l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 al ricorrente, riconoscendo autonomia valutativa dei giudici quando le posizioni sono state trattate separatamente; inoltre la giurisprudenza di legittimità ammette la diversa veste giuridica tra coimputati anche nello stesso processo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riferimento alla fattispecie di detenzione di stupefacenti e, in particolare, al "comma 5" che prevede l'ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto non applicabile tale ipotesi al comportamento del ricorrente in base alla propria autonoma valutazione del contributo alla detenzione.
art. 598-bis c.p.p.
"[L]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica"
Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie (15 e 5 giorni) sono perentori; le memorie depositate oltre tali termini non devono essere considerate dal giudice.
art. 533, comma 1 c.p.p.
Richiamata come regola di giudizio applicata dalla Corte d'appello nella revisione dell'assoluzione: consente al giudice di merito di riconsiderare il contributo concorsuale dell'imputato sulla base della prova e della valutazione di diritto.
art. 448 c.p.p.
Norma sulla definizione separata delle posizioni; la Corte ha evidenziato che la separazione di giudizio legittima valutazioni autonome tra procedimenti distinti e non determina automaticamente vincolo di identica qualificazione giuridica.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34 (introduzione art. 598-bis c.p.p.)
Norma normativa che ha introdotto l'art. 598-bis; la Corte ha applicato tale disposizione ratione temporis per giudicare la tardività delle memorie.
Sentenza Sezioni Unite n. 27727 del 14/12/2023
Richiamata per il principio secondo cui le posizioni dei concorrenti possono ricevere diversa qualificazione giuridica (anche in relazione all'ipotesi lieve ex art. 73) anche nell'ambito del medesimo procedimento, confermando l'autonomia valutativa dei giudici.
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie (15 giorni per i nuovi motivi/memorie e 5 giorni per la replica) sono perentori: depositi oltre tali termini possono essere ignorati e la loro mancata considerazione rende inammissibile una doglianza fondata su di essi.
- L'appello della pubblica accusa può legittimamente ribaltare una sentenza di assoluzione quando il giudice di merito motivi in modo coerente la diversa valutazione del contributo concorsuale dell'imputato; il ricorrente deve specificamente confrontarsi con i passaggi decisionali della sentenza opponendone la manifesta illogicità.
- La pronuncia favorevole o la riqualificazione del fatto in capo a un concorrente (anche con patteggiamento o altra definizione) non vincola automaticamente le valutazioni in capo agli altri imputati, soprattutto se le posizioni sono state trattate separatamente: ogni decisione mantiene autonomia di giudizio.
- Se si chiede l'applicazione dell'ipotesi lieve (art. 73, comma 5) occorre dimostrare con specificità fattuale e probatoria i presupposti oggettivi e soggettivi che la giustificano; argomentazioni generiche non sono sufficienti a contrastare una valutazione motivata del giudice di merito.
- Per contestare la motivazione di una sentenza di merito in Cassazione è necessario indicare punti concreti e specifici della decisione che risultino illogici o contraddittori; censure generiche o non confrontate con i passaggi logico-giuridici della sentenza sono destinate a essere rigettate.
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