Ordinanza n. 1890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, 3 luglio 2023 n.567, che ha respinto in parte e in parte ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Donatella Magliano nel ricorso n. 477/2019 R.G. proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Corte di appello di Reggio Calabria, sezione civile, 4 luglio 2018 n.452, la quale aveva condannato il Comune di Palmi a corrispondere alla stessa e agli altri eredi di Maria Zappone la somma di € 47.844,56 oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione sino all’effettivo soddisfo, previa detrazione di quanto già corrisposto agli attori per lo stesso titolo, per l’espropriazione dell’immobile già di proprietà di Maria Zappone sito a Reggio Calabria, via Saffioti, distinto al relativo catasto al foglio 41 particella 375;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il reclamo proposto per l’esecuzione del giudicato
Esito
La controversia
L’appello è stato proposto contro la sentenza del TAR relativa al giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione della sentenza civile della Corte d’appello di Reggio Calabria, con la quale il Comune era stato condannato a corrispondere agli eredi della proprietaria dell’immobile espropriato la somma di € 47.844,56, oltre interessi legali dalla data del decreto di espropriazione sino all’effettivo soddisfo, previa detrazione di quanto già corrisposto. Nel corso del giudizio d’appello, l’appellante ha depositato copia di una querela di falso proposta contro il decreto adottato dal Commissario ad acta e contro un’ordinanza collegiale del TAR di Reggio Calabria, oggetto di altro appello. L’appellante aveva inoltre chiesto la riunione dei due appelli, ma l’altro giudizio non era stato fissato per la medesima camera di consiglio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio d’appello. Ha ritenuto applicabile l’art. 77, comma 4, c.p.a., secondo cui, una volta proposta la querela di falso, il collegio deve sospendere la decisione fino alla definizione del relativo giudizio. Il Collegio non ha potuto pronunciarsi allo stato sulla domanda di riunione con l’altro appello, poiché quest’ultimo non era stato fissato nella stessa camera di consiglio. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’appello né sulle spese.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, c.p.a.
Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso
La proposizione della querela di falso impone la sospensione della decisione del giudizio amministrativo sino alla definizione del giudizio di falso.
Massime di principio
- La proposizione di una querela di falso relativa a un atto rilevante per la decisione impone al collegio amministrativo di sospendere la decisione fino alla definizione del giudizio di falso, ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a.
- La domanda di riunione con un altro giudizio non può essere decisa nella camera di consiglio se l’altro giudizio non è stato previamente fissato per la trattazione contestuale.
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