Cassazione Penale, Ordinanza n. 04166/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sottostante, cioè la condanna dell'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa in sede di rinvio dalla Cassazione, che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con un motivo unico ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, sostenendo inoltre che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'avvenuta estinzione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero il 30 giugno 2021. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sulla recidiva generica, aspecifica e priva dell'indicazione di concreti travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una motivazione ritenuta specifica ed esaustiva della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche la doglianza sull'estinzione delle pene cumulate, per genericità, difetto di autosufficienza del ricorso, mancata allegazione del certificato del casellario giudiziale e perché la questione era stata proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato quale norma concorrente nella contestazione del reato per cui vi è stata condanna; dal testo non emergono specifiche questioni interpretative sulla norma.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre il contenuto applicato.
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che deduca violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica, autosufficiente e correlata a puntuali emergenze processuali; deduzioni generiche o non ancorate a concreti travisamenti non superano il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza che investa una valutazione compiuta dal giudice di merito non è ammissibile se non confronta in modo effettivo la motivazione della sentenza impugnata, soprattutto quando quest'ultima sia specifica ed esaustiva sul punto.
- Le questioni nuove, dedotte per la prima volta in cassazione, sono in linea di principio inammissibili quando richiedono verifiche fattuali non consentite nel giudizio di legittimità o quando non siano state previamente e ritualmente prospettate nei gradi di merito.
- Chi invoca l'estinzione di pene oggetto di cumulo deve fornire un corredo documentale idoneo e completo; in difetto di autosufficienza del ricorso e di allegazioni essenziali, la censura non può essere scrutinata nel merito.
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