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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27589/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per reati commessi il 4/2/2015 (tra cui furto e concorso di persone). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del processo e altri reati già definiti con sentenze irrevocabili (anni 2015-2017). Si contestava che la Corte di merito avesse rigettato la continuazione basandosi in modo apodittico sulla presunta "cadenza biennale" dei fatti, senza valutare correttamente i criteri tipici per il riconoscimento della continuazione (distanza temporale effettiva, identità della tipologia di reato, omogeneità delle condotte, identità di circostanze di tempo e luogo, modalità dell'azione, unitarietà del contesto e della spinta a delinquere) e senza confrontare le sentenze irrevocabili, compreso il provvedimento del Tribunale di Palermo del 25/3/2019 che aveva riconosciuto la continuazione per il periodo 2015-2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo apparente e si era basata su un dato cronologico errato (avendo considerato una cadenza biennale quando il primo giudicato era del 30/6/2015, cioè solo quattro mesi dopo il fatto di febbraio 2015). La Corte di merito non ha effettuato il necessario confronto tra le sentenze prodotte e non ha applicato correttamente i criteri per accertare l'unitarietà del disegno criminoso. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'esclusione della continuazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per un nuovo esame sulla sussistenza del vincolo della continuazione. Le altre statuizioni penali restano, in questa parte, confermate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 624 cod. pen.; art. 625 cod. pen., comma 1, nn. 2, 4, 5, 8-bis

    Norme sostanziali richiamate nei capi di imputazione (concorso di persone nel reato, furto e aggravanti). Nella decisione di cassazione tali norme costituiscono il quadro delle fattispecie contestate, mentre il motivo decisivo riguarda il profilo processuale del vincolo della continuazione fra reati distinti.

  • art. 55, comma 5, d.lgs. n. 431/2007

    Norma citata nel capo di imputazione; nel giudizio di legittimità non è stata oggetto di un'interpretazione decisiva: la decisione della Cassazione si concentra sul vizio di motivazione relativo al riconoscimento (o meno) della continuazione.

  • Disciplina del reato continuato (criteri giurisprudenziali)

    La Corte richiama implicitamente i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione: valutazione della distanza temporale reale tra i fatti, identità o analogia della tipologia di reato, omogeneità delle modalità esecutive, identità delle circostanze di tempo e luogo e della spinta criminosa nonché la necessità di un'analisi comparativa con precedenti sentenze irrevocabili. Il vizio di motivazione è stato ravvisato nella mancata applicazione concreta di questi criteri e nell'uso di un dato cronologico errato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede una motivazione puntuale che confronti i fatti (date effettive, modalità, luoghi, destinatari e spinta criminosa) e non può basarsi esclusivamente su una mera distanza cronologica apparente.
  • Se esistono sentenze irrevocabili che riuniscono fatti in un'unica fattispecie continuata, il giudice chiamato a valutare la continuazione deve prendere in esame e confrontare esplicitamente quei provvedimenti.
  • Errori materiali o imprecisioni sulla cronologia dei fatti (es. errore sul mese/anno) possono compromettere la decisione sulla continuazione e giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
  • I criteri tipici per la continuazione (identità della tipologia di reato, omogeneità delle condotte, vicinanza temporale effettiva, identità di circostanze di luogo/tempo e unitarietà della spinta a delinquere) devono essere valutati congiuntamente e motivati nel dettaglio.
  • Il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento limitato a profili motivazionali e procedurali (esclusione della continuazione) anche quando le condanne sostanziali siano confermate; in tal caso il giudice di merito deve riesaminare la questione secondo le indicazioni della Cassazione.

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