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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51651/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di ricettazione. Il ricorrente, per il tramite del difensore Avv. Bruno Luberti, deduceva nullità per mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale e per la mancata notifica in appello, perché tutte le notifiche sarebbero state eseguite a mani del difensore d'ufficio (art. 161, comma 4, c.p.p.) mentre l'imputato non sarebbe mai stato rinvenuto al domicilio dichiarato; inoltre il difensore d'ufficio sarebbe stato ripetutamente sostituito, così da non poter ritenere effettivo il rapporto defensionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dal decreto di citazione emerga la dichiarazione di domicilio dell'imputato nelle indagini e che, non potendo eseguire le notifiche presso tale domicilio, le stesse siano state correttamente effettuate a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Corte ha osservato che la difesa non ha fornito elementi per dimostrare la deliberatezza della sottrazione alla conoscenza del processo né ha prospettato fatti tali da fondare la nullità, richiamando la possibilità di tutela attraverso la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) in caso di prova dell'incolpevole mancata conoscenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi di tale norma.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Prevede l'esecuzione delle notifiche a mani del difensore d'ufficio quando l'imputato non è rinvenuto al domicilio dichiarato; la Corte ha ritenuto corretta l'esecuzione in tali termini.

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Disciplina la sostituzione del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la mera sostituzione non dimostra di per sé l'inefficacia del rapporto defensionale senza ulteriori elementi probatori.

  • Sezioni Unite, n. 23948/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza sulle elezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio; la Corte ha escluso la piena applicabilità del principio nel caso concreto senza ulteriore prova di conoscenza effettiva.

  • Sezioni Unite, n. 28912/2019 (Innaro)

    Principio secondo cui l'effettiva conoscenza può essere limitata dalla rinunzia a comparire o dalla deliberata sottrazione alla conoscenza del provvedimento; la Corte ha rilevato che tali circostanze non sono state adeguatamente prospettate dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 420-quater

    Contiene clausole di salvaguardia relative alla validità delle notifiche e alla dichiarazione di domicilio; la Corte ne ha richiamato la funzione di limitare l'annullabilità delle notifiche formalmente regolari.

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 2

    Richiama la dichiarazione di domicilio come situazione tipica che può fondare la dichiarazione di assenza; utile a valutare la regolarità delle notifiche.

  • Codice di procedura penale, art. 629-bis

    Prevede la rescissione del giudicato in caso di incolpevole mancata conoscenza del processo; la Corte ha indicato questo rimedio come la via appropriata per chi dimostri di non aver avuto conoscenza processuale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese ecc.).

Massime di principio

  • La notifica al difensore d'ufficio è valida quando l'imputato ha dichiarato un domicilio e risulti impossibile notificare presso quello indicato (art. 161, comma 4, c.p.p.); tale modalità non è automaticamente nulla se il difensore è stato sostituito.
  • Il ricorrente che invoca la mancata conoscenza del processo deve allegare e provare circostanze concrete (es. deliberate sottrazioni o assenza di rapporto difensivo effettivo); mere contestazioni formali non bastano in Cassazione.
  • In presenza di notifiche formalmente regolari, la tutela contro la mancata conoscenza del processo può richiedere la via della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) piuttosto che la dichiarazione di nullità automatica degli atti.
  • I precedenti delle Sezioni Unite rilevano, ma la loro applicazione dipende dalle concrete condizioni di elezione di domicilio e dalla effettiva conoscenza del procedimento; non sempre determinano l'annullamento se non sono prospettate fattispecie assimilabili.
  • Le eccezioni processuali rilevanti vanno sollevate tempestivamente in sede di merito; l'omessa contestazione in precedenza indebolisce la posizione del ricorrente in Cassazione.

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