Cassazione Penale, Sentenza n. 02036/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, permanenza notturna domiciliare, modalità di controllo ex art. 275-bis c.p.p. e divieto di comunicare con la persona offesa. Deduce tre motivi: 1) insufficienza della motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, per non aver valutato l'effetto rieducativo della protratta custodia cautelare e per non aver acquisito d'ufficio documenti dall'amministrazione penitenziaria; 2) violazione degli artt. 32 Cost. e 8, comma 5, d.lgs. n.159/2011 per la prescrizione dell'obbligo di seguire un corso di recupero (sostanzialmente un trattamento sanitario) senza consenso e con termine annuale irragionevole e decorrenza dalla sola applicazione della misura; 3) illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.lgs. n.159/2011 nella parte che imporrebbe "in ogni caso" le prescrizioni di cui al comma 5, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. e sproporzione delle limitazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: l'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n.159/2011 dispone la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare, e la coesistenza di una misura cautelare personale non attenua ma conferma la presunzione di attualità della pericolosità; le deduzioni difensive erano generiche e i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la prognosi di pericolosità sulla base di plurimi episodi. Sul secondo motivo ha escluso che l'obbligo di partecipare al corso costituisca necessariamente un trattamento sanitario soggetto al consenso: la prescrizione può avere natura rieducativa/rieducativa collettiva e rientra nei poteri del giudice ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. n.159/2011; il termine di un anno è congruo e, come indicato dal tribunale, decorrerà dall'effettiva attuazione della misura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di confronto con il diritto vivente e la giurisprudenza consolidata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)
l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare
L'esecuzione della sorveglianza speciale si sospende in presenza di custodia cautelare, ma la sussistenza di una misura cautelare personale non attenua la presunzione di attualità della pericolosità; le prescrizioni aggiuntive ex art. 8, comma 5 devono essere giustificate in relazione al caso concreto
art. 8, d.lgs. n. 159/2011 (prescrizioni della misura)
Il giudice può imporre ulteriori prescrizioni ritenute necessarie per la difesa sociale; tali prescrizioni devono essere motivate e personalizzate in relazione alla pericolosità del soggetto, e non costituiscono di per sé un automatismo che esoneri la necessità di adeguata motivazione
art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La norma sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare, ma ciò non implica che la custodia indichi diminuzione della pericolosità; la Corte la interpreta come conferma della persistenza del rischio
art. 165 c.p. e art. 17, l. 19 luglio 2019, n. 69
Riferimenti ai limiti e all'interpretazione delle misure rieducative/obblighi in ambito penale: l'obbligo di partecipazione a percorsi non è automaticamente equiparabile a trattamento sanitario richiedente consenso se ha natura collettiva e rieducativa
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute e il divieto di trattamenti sanitari obbligatori senza consenso sono valutati concretamente: non ogni intervento di recupero costituisce trattamento sanitario ai sensi dell'art. 32, se manca la specificità clinica e la connotazione sanitaria
artt. 3 e 13 Cost.
Richiamati dal ricorrente per la questione di costituzionalità; la Corte ha rilevato che la censura non ha effettuato il necessario confronto con la giurisprudenza e il diritto vivente, rendendo la questione inammissibile
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali: applicata al ricorrente per il rigetto del ricorso
art. 10, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato come limite al sindacato di legittimità sulla congruità delle prescrizioni imposte dal giudice di merito; la valutazione del merito è in gran parte insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare non comporta automaticamente che la pericolosità sia superata; la presenza di una misura cautelare personale può anzi confermare la persistenza del rischio
- Il giudice che dispone misure di prevenzione deve motivare specificamente l'utilità e la necessità di prescrizioni "generali" (es. permanenza notturna, divieti di accesso a luoghi) in rapporto alle condotte e al rischio di reiterazione; la mera applicazione automatica è censurabile
- L'obbligo di partecipare a percorsi di recupero non è necessariamente qualificabile come trattamento sanitario: se il percorso ha natura rieducativa/educazionale e non richiede intervento clinico individualizzato, non opera il diritto esclusivo al consenso previsto per i trattamenti sanitari
- I termini per adempiere prescrizioni previste in misura di prevenzione devono essere ragionevoli e la decorrenza va intesa, quando così motivato, dalla concreta attuazione della misura e non semplicemente dalla sua applicazione formale
- Per proporre con successo una questione di legittimità costituzionale è necessario confrontarsi con il diritto vivente e la giurisprudenza consolidata; la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile questioni meramente astratte o prive di adeguato confronto giurisprudenziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01878/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01879/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01880/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01881/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01882/2026 del 19/01/2026
- Sentenza penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01883/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →