Sentenza del 08/03/2016 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento- sottoscrizione - personale privo di competenza - C. cost. n. 37/15 -funzionario di fatto - è tale - validità dell'atto - sussiste. Accertamentoinduttivo - utilizzo di presunzioni - è possibile - requisiti di gravità,precisione e concordanza - sono necessari - prova documentale rinvenuta pressoterzi - opponibilità al contribuente - non è possibile - presunzione semplice -è tale - invalidità dell'accertamento - consegue. È validol'accertamento sottoscritto da funzionario dell'Amministrazione finanziariasprovvisto dei poteri in tal senso, a seguito della sentenza della C. Cost. n.37/15 poiché secondo la teoria dell'amministratore di fatto, non riverberasulla validità dell'atto formato l'eventuale patologia del pubblico ufficialeche lo ha formato se quello proviene pur sempre dall'ente che lo potevaemettere. Un avviso di accertamento induttivo può superare le risultanzeapparentemente corrette del contribuente nella misura in cui riesca a dareprova di un maggior reddito mediante presunzioni che siano però fornite deirequisti di gravità, precisione e concordanza. Non è sufficiente a tal fine chel'Ufficio fondi la sua maggiore pretesa su una contabilità in nero rinvenutapresso un soggetto terzo, altro rispetto al contribuente, e dalla quale sipossa inferire la presenza di un'attività non dichiarata da parte diquest'ultimo, senza che siffatta conclusione sia suffragata da elementi altri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento induttivo, deducendo sia l'invalidità dell'atto perché sottoscritto da un funzionario privo dei poteri necessari, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, sia l'insufficienza degli elementi utilizzati dall'Ufficio per presumere l'esistenza di maggiori ricavi o redditi non dichiarati. In particolare, l'accertamento si fondava su una contabilità irregolare rinvenuta presso un soggetto terzo, senza ulteriori elementi idonei a collegarla con certezza al contribuente.
La decisione
La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario privo di specifica competenza non determina, di per sé, l'invalidità dell'atto, quando questo provenga comunque dall'Amministrazione finanziaria competente: secondo la teoria del funzionario o amministratore di fatto, l'eventuale patologia relativa alla persona fisica che ha formato l'atto non si riflette necessariamente sulla validità dell'atto dell'ente. Tuttavia, l'accertamento induttivo è stato ritenuto illegittimo perché le presunzioni utilizzate dall'Ufficio non possedevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La contabilità in nero trovata presso un terzo costituiva una presunzione semplice e, in assenza di ulteriori riscontri, non era sufficiente a dimostrare maggiori redditi imputabili al contribuente. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla carenza probatoria dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
presunzioni gravi, precise e concordanti
L'accertamento induttivo può superare le risultanze contabili e dichiarative del contribuente solo quando le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione siano dotate di gravità, precisione e concordanza. Un singolo elemento indiziario non adeguatamente corroborato non è sufficiente.
Art. 2729 del Codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli indizi possono fondare una decisione solo se presentano un elevato grado di attendibilità, sono specificamente riferibili al fatto da provare e convergono tra loro. La documentazione rinvenuta presso un terzo, se non collegata da altri elementi al contribuente, resta una presunzione semplice non decisiva.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia ha inciso sulla legittimazione dei dirigenti e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ma la successiva interpretazione richiamata nella sentenza distingue la patologia relativa alla persona del sottoscrittore dalla validità dell'atto proveniente dall'ente competente. L'atto può pertanto rimanere valido se riconducibile all'Amministrazione che aveva il potere di emanarlo.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario privo di specifica competenza non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto, se l'atto è comunque riconducibile all'Amministrazione finanziaria competente e non è dimostrato un concreto pregiudizio per il contribuente.
- Un accertamento induttivo deve essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; l'Ufficio non può limitarsi a formulare una deduzione astratta o meramente possibile.
- La documentazione extracontabile rinvenuta presso un terzo può costituire un indizio, ma deve essere accompagnata da ulteriori elementi che dimostrino il collegamento concreto con il contribuente e l'effettiva imputabilità dei maggiori ricavi o redditi.
- In assenza di riscontri ulteriori, una contabilità in nero riferibile a un soggetto diverso dal contribuente non è sufficiente, da sola, a superare una contabilità formalmente regolare o le dichiarazioni presentate.
- La validità formale dell'atto e la sufficienza della prova dell'imponibile sono questioni distinte: l'atto può essere formalmente valido, ma comunque annullabile se l'Amministrazione non dimostra adeguatamente la maggiore pretesa fiscale.
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