L.R. Veneto 18/2011
Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Veneto, contributi in conto capitale per costruzione, ampliamento e straordinaria manutenzione di sedi culturali permanenti, con possibilità di finanziare anche allestimenti, impianti e arredamenti permanenti. Stabilisce destinatari, criteri, termini annuali di domanda, graduatoria, erogazione, controlli, revoche e divieti di cumulo. Abroga la precedente legge regionale n. 6/1985 e si applica ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore, salvo transitorio.
Contributi regionali per centri di servizi culturali e strutture culturali
Contributi regionali per centri di servizi culturali e strutture culturali
La legge della Regione del Veneto disciplina un sistema di contributi in conto capitale per sostenere interventi su immobili destinati a funzioni culturali permanenti. L’obiettivo è favorire la diffusione delle attività culturali e artistiche sul territorio regionale, mediante interventi edilizi e di allestimento su sedi stabili di servizi culturali.
Ambito di applicazione e interventi finanziabili
La disciplina riguarda interventi di:
- costruzione;
- ampliamento;
- straordinaria manutenzione
su strutture da adibire, o già adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, auditori, sale cinematografiche e teatrali, biblioteche, musei e archivi.
Sono ammessi anche gli allestimenti per l’attività culturale, compresi impianti tecnologici e arredamenti, purché:
- siano funzionalmente complementari agli interventi principali;
- abbiano carattere permanente.
Sono invece esclusi dalla contribuzione gli atti di acquisizione immobiliare.
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Possono ottenere i contributi:
- enti locali;
- istituti ecclesiastici;
- associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro.
I soggetti beneficiari devono:
- essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento, oppure
- essere titolari di altro diritto che consenta loro di disporne.
Per i soggetti diversi dagli enti locali, la vigilanza e la verifica degli interventi sono svolte dal comune competente per territorio, che provvede anche all’erogazione del contributo ricevuto in accredito dalla Regione.
Condizioni per accedere al contributo
La concessione del contributo è subordinata all’impegno del beneficiario, secondo le forme stabilite dalla Giunta regionale, a garantire la fruizione pubblica dell’immobile per almeno vent’anni.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e criteri di concessione, tenendo conto in particolare di:
- funzione della struttura rispetto al bacino di utenza;
- eventuale vincolo architettonico dell’immobile;
- funzionalità della struttura in rapporto a una distribuzione equilibrata dell’offerta culturale nel territorio regionale;
- attività culturali svolte nel triennio precedente, documentate in domanda;
- programmazione culturale e potenzialità di utenza per il biennio successivo alla fine dei lavori;
- eliminazione delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’utenza e dei beni conservati.
Misura dei contributi e limiti economici
I contributi possono coprire fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale. La stessa Giunta determina anche le modalità di riconoscimento del contributo per allestimenti e arredamenti.
Procedura di domanda, graduatoria e riparto
Le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili per l’esercizio di riferimento, approva entro il 31 luglio di ogni anno la graduatoria delle domande ammesse e la ripartizione dei contributi.
Erogazione, accettazione e rendicontazione
Dopo l’approvazione della graduatoria, la Regione comunica l’esito ai beneficiari, che devono:
- accettare formalmente il contributo;
- trasmettere la documentazione richiesta dalla disciplina attuativa;
- farlo entro sei mesi dalla comunicazione, a pena di decadenza.
Con l’accettazione, il beneficiario si impegna anche ad apporre stabilmente e in modo visibile una targa che indichi il contributo regionale concesso.
Il dirigente regionale competente, verificata la documentazione, assegna i contributi e determina la data di ultimazione dei lavori e le eventuali condizioni particolari.
L’erogazione avviene in unica soluzione, dopo:
- presentazione del certificato di regolare esecuzione o, se dovuto, del certificato di collaudo;
- istruttoria della rendicontazione finale.
Su richiesta del beneficiario può essere concesso un acconto fino al 50% del contributo assegnato, previa idonea garanzia fideiussoria.
Termini di esecuzione e rendicontazione
L’intervento deve essere concluso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il riparto dei contributi, salvo motivata proroga per ragioni oggettive.
La rendicontazione finale della spesa deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di conclusione dell’intervento.
Riduzione, revoca e controlli
Se la spesa ammessa subisce una diminuzione superiore al 20%, il contributo è proporzionalmente ridotto. In ogni caso, il contributo non può superare la spesa effettivamente rendicontata.
La revoca, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già erogato, interviene se:
- l’iniziativa non è realizzata in conformità alla domanda e al provvedimento di concessione;
- viene meno l’impegno alla fruizione pubblica ventennale;
- l’iniziativa viola il divieto di cumulo con altri contributi.
Se emergono irregolarità nella contabilizzazione delle spese, il dirigente regionale dispone la revoca parziale commisurata alle spese non riconosciute.
Divieti di cumulo e ulteriori limiti
I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali erogati negli ultimi cinque anni per i medesimi interventi.
Inoltre, lo stesso immobile non può ottenere un nuovo contributo ai sensi della legge per i tre esercizi finanziari successivi al primo contributo, salvo che il progetto sia stato originariamente presentato sin dall’inizio per stralci funzionali.
La Giunta regionale può comunque individuare e disporre contributi per interventi di particolare interesse o urgenza, sentita la competente commissione consiliare.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge sono previsti oneri quantificati in 1.000.000 euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, coperti mediante risorse dell’unità previsionale di base U0171, incrementata tramite prelevamento dal fondo speciale U0185 del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013.
Abrogazione e regime transitorio
È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, già dedicata a interventi analoghi su centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi.
Per i procedimenti amministrativi e di spesa già in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, salvo che la disciplina dell’articolo 7, comma 1, della nuova legge sia più favorevole al beneficiario.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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