Cassazione Civile, Ordinanza n. 34338/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione fiscale di una società, in cui erano stati rilevati un minor credito d'impresa utilizzato in compensazione e un saldo IVA solo parzialmente versato. La società aveva impugnato la cartella deducendo vizi formali, l'intervenuto pagamento dell'IVA mediante ravvedimento operoso e la legittimità del credito d'imposta. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte. Successivamente vi erano stati tre appelli riuniti: uno della società, uno dell'Agenzia delle entrate e uno ulteriore legato al deposito della società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, ma in motivazione aveva esaminato solo la questione del ravvedimento operoso e della misura della sanzione, senza prendere in considerazione l'appello autonomamente proposto dall'Agenzia contro il capo della sentenza che aveva annullato il recupero del credito d'imposta. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'appello da essa proposto, lamentando che il giudice d'appello, pur dando atto della riunione dei procedimenti, aveva completamente trascurato di decidere il gravame dell'Ufficio relativo al recupero del credito d'imposta e alle correlate imposte, sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha accertato che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sull'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, pur essendone stata data atto la riunione con gli altri gravami. L'omissione integrava un error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché esamini l'appello dell'Agenzia e provveda anche alla regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e impugnazioni ritualmente proposte; la mancata decisione su uno specifico appello integra error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è denunciabile in cassazione come nullità della sentenza o del procedimento.
art. 13 del d.lgs. 471/1997
È richiamato dalla decisione di merito per affermare che la sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento d'imposta è pari al 30%.
artt. 17 e 25 del d.lgs. 241/1997
Sono richiamati nel gravame dell'Agenzia per contestare il recupero del credito d'imposta utilizzato in compensazione.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale base del controllo automatizzato che aveva condotto alla cartella di pagamento e al recupero del credito d'imposta.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno dei gravami riuniti, quando esso sia stato ritualmente proposto e sia autonomamente identificabile, integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La riunione di più impugnazioni non esonera il giudice dall'obbligo di esaminare e decidere ciascun appello, anche se proveniente da parti diverse e avente ad oggetto capi differenti della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità, la deduzione dell'omessa pronuncia consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per l'esame della questione non decisa.
- Quando la sentenza d'appello si soffermi solo su una delle questioni devolute e ometta integralmente di trattare un autonomo motivo di gravame, il vizio non riguarda la mera insufficienza della motivazione ma la mancanza della decisione sul punto.
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