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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02847/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella esattoriale emessa dal Comune; la cartella era stata annullata per vizi formali e la relativa decisione era passata in giudicato. Poiché, nelle more, la società aveva comunque pagato la somma iscritta a ruolo, aveva poi chiesto al Tribunale un decreto ingiuntivo per ottenerne la restituzione. Il Comune aveva proposto opposizione e il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario. In appello la società sosteneva che la domanda di ripetizione dell’indebito spettasse al giudice ordinario, anche perché il Comune, con lettera, aveva riconosciuto per iscritto il credito restitutorio pur negando la compensazione con altri debiti tributari. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo motivo di appello, deducendo anche contraddittorietà tra motivazione e dispositivo; 2) la declinatoria di giurisdizione, sostenendo che il riconoscimento del credito da parte dell’ente impositore radicasse la giurisdizione ordinaria; con memoria ha richiamato anche Cass. SS.UU. n. 761/2022; 3) l’omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di rimborso, perché il Comune aveva formalmente riconosciuto per iscritto il credito restitutorio e tale ricognizione non era neutralizzata dal contestuale diniego di compensazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la Corte d’appello aveva comunque esaminato nel merito la questione di giurisdizione; il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull’ammissibilità del motivo di appello è stata ritenuta non decisiva, perché la questione di giurisdizione era stata comunque esaminata nel merito dal giudice di appello.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La domanda di restituzione del tributo indebitamente pagato appartiene, in via generale, alla giurisdizione del giudice tributario.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    È il rimedio previsto per contestare il rifiuto o il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di rimborso, nel regime ordinario delineato dalla Corte.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine previsto dalla norma.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha esaminato direttamente il ricorso in sede di legittimità nonostante la questione di giurisdizione, poiché già risolta in termini utili dalle Sezioni Unite.

  • art. 353 c.p.c.

    La cassazione per difetto di giurisdizione ha comportato la rimessione della causa al giudice indicato come munito di giurisdizione, nel testo applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso di un tributo indebitamente versato appartiene, in via generale, alla giurisdizione del giudice tributario, salvo che l’ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto alla restituzione e la somma dovuta.
  • La ricognizione di debito dell’ente impositore radica la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda restitutoria, perché elimina ogni residua contestazione sull’esistenza del credito da rimborsare.
  • Il diniego della compensazione non rende inefficace la contestuale ricognizione del debito: compensazione e riconoscimento del credito sono piani giuridici distinti, perché il primo attiene all’estinzione dell’obbligazione e il secondo all’ammissione dell’esistenza del credito.
  • Quando il debitore pubblico riconosce il credito altrui e nega solo la compensazione, ciò implica l’attualità ed esigibilità del debito riconosciuto, senza che sia necessario un ulteriore accertamento del rapporto tributario.
  • La censura di inammissibilità di un motivo di appello è priva di decisività se la questione decisiva è stata comunque esaminata nel merito dal giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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