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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12639/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque infondato nel merito. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in concorso. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente limitato a riproporre censure già formulate in appello. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva congruamente escluso l'attenuante sulla base delle modalità del fatto, valorizzando la disponibilità di cinque taniche idonee a contenere la refurtiva per complessivi 135 litri di carburante, elemento ritenuto incompatibile con un danno lievissimo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione originaria

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base del tentativo di reato nella contestazione originaria

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto nella contestazione originaria

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato come aggravanti del furto nella contestazione originaria

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, applicabile solo se il danno è lievissimo e, nel tentativo, se la prognosi ex ante consente di ritenere minimo il danno che si sarebbe prodotto a reato consumato

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di specificità comporta inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e autonoma rispetto alle deduzioni svolte nei precedenti gradi di giudizio: la mera riproposizione di doglianze generiche già esaminate dal giudice di merito non soddisfa l'onere di specificità.
  • Il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è legittimo quando il danno derivante dal reato non sia lievissimo, dovendosi fare riferimento a una valutazione concreta delle modalità del fatto.
  • Nei reati contro il patrimonio, l'attenuante del danno di speciale tenuità può operare anche nel tentativo solo se, con giudizio prognostico ex ante, dalle modalità dell'azione risulta con certezza che, in caso di consumazione, il pregiudizio patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato minimo.
  • La valutazione sulla particolare esiguità del danno nel tentativo non può prescindere dal valore e dalla consistenza della cosa oggetto di sottrazione e dalle concrete modalità esecutive della condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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