Sentenza n. 224/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 89/2025 in data 11 febbraio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, divenuta definitiva
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 89/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione all’Amministrazione il 20 febbraio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 14 novembre 2025. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti. La domanda comprendeva anche l’esecuzione della statuizione relativa alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l’Amministrazione ne aveva ricevuto la notificazione e risultava decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. La notificazione all’indirizzo PEC istituzionale del Ministero è stata ritenuta idonea. Il ricorso è stato tuttavia accolto solo parzialmente: il TAR ha escluso la parte relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, rilevando che, in caso di distrazione delle spese in favore del difensore, il relativo credito diviene personale ed esclusivo dell’avvocato, unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione per tale componente; l’assistita non può agire autonomamente in ottemperanza su tale voce se il difensore non si costituisce in proprio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma quanto all’attribuzione di 1.500 euro tramite la Carta elettronica, oltre agli accessori dovuti, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni; non è stato previsto alcun compenso commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare all’Amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di centoventi giorni che ... concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale rende esperibile il rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994
È richiamato quale parametro per gli accessori dovuti sull’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, costituisce presupposto temporale per l’esperimento dell’ottemperanza.
- La notificazione della sentenza a un indirizzo PEC istituzionale qualificato come domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
- Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari spetta personalmente ed esclusivamente al difensore; l’assistito non è legittimato a chiedere autonomamente, per tale componente, l’esecuzione del giudicato in sede di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e senza riconoscere compensi quando l’incarico sia affidato a un dipendente dell’Amministrazione debitrice.
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