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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - notifica - in luogo ed a soggetti diversi - nullità atto - nullità iscrizione al ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice tributario ha ritenuto la notifica inesistente nell'ambito del giudizio tributario per mancato rispetto delle prescrizioni sulla destinazione e sul destinatario della notifica. Ne è conseguita la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, per riflesso, la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante da quell'atto, con annullamento degli effetti esecutivi collegati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'avviso di accertamento è stato notificato in un luogo diverso e a soggetti diversi dal destinatario effettivo indicato nell'atto (ad es. a terzi non legittimati o a un domicilio non valido). Si contesta la regolarità della notifica e la sua efficacia a fondare l'atto impositivo e gli atti successivi (iscrizione a ruolo).

Norme richiamate

  • norme sulla notificazione previste dal Codice di Procedura Civile

    Il giudice applica i principi generali della notifica: la regolarità della notifica richiede che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario o di un soggetto legittimato a riceverla; il difetto di tali condizioni può comportare nullità o inesistenza dell'atto nel giudizio.

  • normativa processuale-tributaria e disposizioni sui termini e sulla forma della notifica (norme del diritto tributario)

    Nel processo tributario le regole di notifica sono considerate sostanziali ai fini del rispetto del diritto di difesa; la notificazione effettuata in luogo o a soggetti diversi dal destinatario non produce gli effetti necessari per la validità dell'atto impositivo e delle sue conseguenze (iscrizione a ruolo).

Massime di principio

  • La notifica di un atto tributario deve rispettare strettamente le regole su destinatario e luogo: la sua mancata esecuzione corretta può rendere l'atto inesistente nel giudizio tributario.
  • Il soggetto che contesta la notifica può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e la nullità degli atti successivi (fra cui l'iscrizione a ruolo) se prova che la notifica non è arrivata al legittimo destinatario o è stata fatta a persone non abilitate a riceverla.
  • L'onere della prova della regolarità della notifica grava sull'amministrazione che l'ha effettuata; documentazione attendibile e riscontro formale sono essenziali per difendere l'efficacia dell'atto.
  • Esistono limitate eccezioni: la notifica a rappresentanti legittimati, domicili eletti o soggetti espressamente autorizzati può essere valida; va quindi verificata la qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto e l'esistenza di un domicilio eletto o di una procura valida.
  • In situazioni analoghe, è opportuno impugnare tempestivamente l'atto e chiedere al giudice la declaratoria di nullità della notifica e degli atti derivati; in alcuni casi può essere possibile ottenere la sospensione degli effetti esecutivi collegati all'iscrizione a ruolo.

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