Sentenza del 20/01/2020 n. 143 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - notifica - in luogo ed a soggetti diversi - nullità atto - nullità iscrizione al ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice tributario ha ritenuto la notifica inesistente nell'ambito del giudizio tributario per mancato rispetto delle prescrizioni sulla destinazione e sul destinatario della notifica. Ne è conseguita la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento impugnato e, per riflesso, la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante da quell'atto, con annullamento degli effetti esecutivi collegati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato notificato in un luogo diverso e a soggetti diversi dal destinatario effettivo indicato nell'atto (ad es. a terzi non legittimati o a un domicilio non valido). Si contesta la regolarità della notifica e la sua efficacia a fondare l'atto impositivo e gli atti successivi (iscrizione a ruolo).
Norme richiamate
norme sulla notificazione previste dal Codice di Procedura Civile
Il giudice applica i principi generali della notifica: la regolarità della notifica richiede che l'atto sia portato a conoscenza del destinatario o di un soggetto legittimato a riceverla; il difetto di tali condizioni può comportare nullità o inesistenza dell'atto nel giudizio.
normativa processuale-tributaria e disposizioni sui termini e sulla forma della notifica (norme del diritto tributario)
Nel processo tributario le regole di notifica sono considerate sostanziali ai fini del rispetto del diritto di difesa; la notificazione effettuata in luogo o a soggetti diversi dal destinatario non produce gli effetti necessari per la validità dell'atto impositivo e delle sue conseguenze (iscrizione a ruolo).
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario deve rispettare strettamente le regole su destinatario e luogo: la sua mancata esecuzione corretta può rendere l'atto inesistente nel giudizio tributario.
- Il soggetto che contesta la notifica può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e la nullità degli atti successivi (fra cui l'iscrizione a ruolo) se prova che la notifica non è arrivata al legittimo destinatario o è stata fatta a persone non abilitate a riceverla.
- L'onere della prova della regolarità della notifica grava sull'amministrazione che l'ha effettuata; documentazione attendibile e riscontro formale sono essenziali per difendere l'efficacia dell'atto.
- Esistono limitate eccezioni: la notifica a rappresentanti legittimati, domicili eletti o soggetti espressamente autorizzati può essere valida; va quindi verificata la qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto e l'esistenza di un domicilio eletto o di una procura valida.
- In situazioni analoghe, è opportuno impugnare tempestivamente l'atto e chiedere al giudice la declaratoria di nullità della notifica e degli atti derivati; in alcuni casi può essere possibile ottenere la sospensione degli effetti esecutivi collegati all'iscrizione a ruolo.
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