Cassazione Penale, Ordinanza n. 11101/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma quanto alla conferma della colpevolezza e alla rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena, confermando però la declaratoria di colpevolezza per i reati contestati. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la recidiva era già stata esclusa dal giudice di appello e la pena era stata conseguentemente ricalcolata.
Norme richiamate
recidiva
La Corte osserva che la recidiva era stata esclusa dalla sentenza impugnata, sicché la doglianza del ricorrente era priva di oggetto.
spese processuali
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri un punto già espressamente deciso dal giudice di merito in senso favorevole al ricorrente, poiché la doglianza risulta manifestamente infondata.
- Quando la sentenza di appello esclude la recidiva e ridetermina la pena, non può essere utilmente dedotta in cassazione una violazione di legge o un vizio motivazionale riferiti alla medesima recidiva, se la questione è già stata risolta nel provvedimento impugnato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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