Cassazione Penale, Sentenza n. 32281/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere che aveva respinto la loro istanza di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive. Contestano la valutazione del giudice secondo cui il permesso in sanatoria rilasciato il 10/05/2017 non sarebbe stato emesso nell'ambito della disciplina di condono, sostenendo invece che lo stesso provvedimento è frutto della domanda di condono promossa da Verdicchio Giuseppe (terzo condono) e che, pertanto, dovrebbero essere esclusi gli obblighi demolitori. Richiamano la legge citata e l'art. 36 del DPR 380/2001 e affermano il loro legittimo affidamento nella legittimità delle opere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte, accertando che il permesso in sanatoria n. 82 del 10/05/2017 appare emesso sulla scorta della disciplina del terzo condono (legge 236/2003). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale di Santa Maria Capua a Vetere per un nuovo esame finalizzato a verificare la validità del condono e il rispetto di tutti i requisiti legittimanti. In particolare il rinvio impone al giudice di accertare: la corrispondenza tra l'opera esistente e quella condonata alla data rilevante (31/03/2003), la sussistenza del cosiddetto rustico comprensivo delle murature di tamponatura quando richieste, l'assenza di interventi successivi che abbiano mutato sostanzialmente l'immobile, la non frazionabilità artificiosa dell'opera per rientrare nei termini del condono e la eventuale correlazione temporale/funzionale/materiale tra parti demolite e parti oggetto di domanda di condono. Di conseguenza l'atto impugnato è annullato con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
legge 326/2003 (citata dai ricorrenti)
I ricorrenti l'hanno richiamata per sostenere la natura sanatoria del permesso; la Corte osserva l'uso diffuso della dizione permesso in sanatoria e valuta però l'effettiva disciplina applicabile
DPR 380/2001
L'articolo è stato evocato dai ricorrenti in riferimento ai requisiti urbanistico-edilizi; la Corte richiede comunque una verifica concreta della disciplina di condono applicabile
Legge 236/2003
La Corte ha ritenuto che il permesso n. 82/2017 sia stato rilasciato secondo la disciplina del terzo condono e pertanto ha ordinato di verificare la sussistenza dei requisiti previsti da tale regime
Legge n.47/1985
art. 35, comma 13; art. 31, comma 2
La giurisprudenza e la Corte richiamano tali disposizioni per delineare il concetto di ultimazione dei lavori e le limitazioni alla possibilità di completare o modificare l'opera dopo la presentazione della domanda di condono; confermano la necessità di unitarietà dell'opera condonata
Decreto legge n.269/2003
Richiamato quale riferimento normativo collegato alle disposizioni di condono e ai rimandi alla legge 47/1985; serve a confermare i limiti procedurali per il completamento dei lavori in sanatoria
Massime di principio
- Verificare sempre la reale natura giuridica del cosiddetto permesso in sanatoria: non basta la dizione, occorre accertare la disciplina normativa di riferimento (es. condono) e la domanda-correlata
- Prima di decidere su demolizioni occorre che il giudice accerti puntualmente tutti i requisiti del condono: documentazione tecnica, descrizioni, attestazioni, progetti e fotografie devono essere esaminati
- Il concetto di 'rustico' utile alla condonabilità comprende anche la muratura di tamponatura; la mera presenza dei pilastri non è sufficiente se mancano le tamponature quando queste sono necessarie
- Si applica il principio di unitarietà dell'opera: non è consentito frazionare artificiosamente l'intervento per farne rientrare parti nel condono e parti fuori; il condono deve riguardare l'immobile nella sua interezza così come esistente alla data di riferimento
- Non sono ammissibili realizzazioni o modifiche sostanziali successive ai termini del condono che alterino la natura dell'immobile oggetto della domanda; interventi di completamento sono ammessi solo nei limiti e con le procedure previste
- In presenza di opere multiple occorre verificare la correlazione temporale, funzionale e materiale tra le diverse strutture per stabilire se una è riconducibile al manufatto condonato o rappresenta intervento successivo non sanabile
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