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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 20/03/2025 che aveva disposto la misura cautelare in carcere per i reati di lesioni personali e rissa aggravata. Il ricorrente, tramite difensore, contestava la valutazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari (art. 274 c.p.p.), sostenendo di non essere stato presente all'inizio della lite, di essere intervenuto in un secondo momento su richiesta telefonica di un amico, di aver operato in modo non offensivo e che, in alternativa, poteva essere applicato il braccialetto elettronico per evitare evasioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sostanzialmente volto a una rivalutazione di merito dei fatti (ruolo e pericolosità del ricorrente) già esaminati dal Tribunale. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto dotato di motivazione completa, congrua e adeguata: il Tribunale aveva accertato che il Sorge si era presentato munito di una catena, aveva affiancato il compagno Seghetti e aveva perseguito e inseguito i rivali anche nella fase di ritiro, dimostrando pericolosità concreta. La Corte ha quindi confermato l'impossibilità di sostituire la misura con gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Per legge, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Fondamento procedurale per il riesame della misura cautelare e per l'impugnazione del provvedimento del G.I.P.; indicato come titolo dell'ordinanza impugnata.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione e alla valutazione sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio motivazionale rilevante ma un contrasto su valutazioni di fatto.

  • art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)

    Norme procedurali applicate alla trattazione del ricorso in Cassazione successiva al 30.06.2024: trattamento senza udienza orale e decisione sulla base di conclusioni scritte.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato assieme a art. 611 per il regime procedurale dell'istruttoria e della trattazione scritta del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (casi citati: Pavìglianiti, Di Iasi, Berlingeri, Lupo)

    Richiamo al consolidato orientamento della Corte che esclude la possibilità per la Cassazione di rivedere il giudizio di merito sulle risultanze di fatto e sulla valutazione della pericolosità quando il motivo del ricorso si risolve in diversa ricostruzione dei fatti o diversa valutazione dell'attendibilità delle prove.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una rinnovata valutazione di merito: i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo per violazioni di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per chiedere una diversa lettura dei fatti.
  • La richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) richiede elementi fattuali convincenti che escludano la pericolosità concreta; la semplice affermazione di una posizione meno rilevante rispetto ai coindagati può essere insufficiente se emergono prove contrarie (es. intervento armato).
  • Per evitare l'inammissibilità e il rischio di condanna per spese e ammenda, il ricorso in Cassazione deve articolare censure di diritto precise (vizi di diritto, errori procedurali, manifesta illogicità o insufficienza della motivazione) e non limitarsi a contestazioni fattuali o a una diversa ricostruzione storica.
  • La possibile applicazione di misure tecniche (braccialetto elettronico) non garantisce automaticamente la sostituzione della misura di maggiore rigore: il giudice valuta la concretezza del rischio di fuga o di reiterazione del reato e la disponibilità di alternative efficaci.
  • Quando si impugna un'ordinanza cautelare, è utile documentare elementi obiettivi e nuovi (es. prove che smentiscono la presenza o la condotta violenta, attestazioni verificabili, circostanze di impossibilità di reiterazione) e inquadrare le censure su profili giuridici e di motivazione più che su meri contrasti probatori.

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