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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33047/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione dell’azienda sanitaria locale a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per euro 8.213,26, somme pretese a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2005 e 2006 e per i relativi conguagli previsti dagli accordi tra regioni, province e Federterme. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il soggetto passivamente obbligato al pagamento non fosse l’ASL ma la F.I.R.A. S.p.A., quale organismo incaricato della gestione finanziaria e del pagamento delle prestazioni secondo la disciplina regionale abruzzese e il contratto. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, della L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, artt. 38 e 47, dell’art. 12 preleggi, dell’art. 117 Cost. e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che, nel caso di specie, non si dovesse applicare la norma statale richiamata dalla Corte territoriale, ma la disciplina regionale che individuerebbe nell’ASL il soggetto tenuto al pagamento, mentre la F.I.R.A. S.p.A. avrebbe solo il compito di mettere in pagamento le fatture per conto dell’azienda sanitaria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare come pacifico e non contestato l’avvenuto pagamento dell’85% delle fatture, circostanza che, a dire della ricorrente, avrebbe reso superflua ulteriore prova del saldo residuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina statale dell’art. 1, comma 10, del D.L. n. 324 del 1993 continua ad applicarsi ai rapporti con le strutture private convenzionate anche dopo la riforma sanitaria, e perché, nel quadro della normativa regionale abruzzese applicabile ratione temporis, la F.I.R.A. S.p.A. era l’ente incaricato del pagamento, non la ASL. Ha inoltre escluso che la L.R. n. 146 del 1996 potesse abrogare la legge statale, richiamando il principio che l’abrogazione regionale opera solo tra norme di pari rango o inferiori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una circostanza fattuale asseritamente incontestata, ma non adeguatamente autosufficiente, e comunque irrilevante rispetto alla corretta individuazione del debitore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10

    "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente"

    La norma si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario alle prestazioni rese da strutture private convenzionate; il debitore è l’ente incaricato del pagamento, non l’ASL competente, ove tale ente sia individuato dalla disciplina regionale o contrattuale.

  • L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 38

    Individua la F.I.R.A. S.p.A. come organismo di gestione e monitoraggio finanziario, responsabile dei pagamenti attraverso la tesoreria unica regionale.

  • L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 47

    La clausola di abrogazione riguarda solo disposizioni legislative e regolamentari incompatibili di pari o inferiore rango, non le norme statali.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione e coordinamento delle fonti, ma la Corte ne esclude l’utilità ai fini della tesi della ricorrente.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza del quadro normativo regionale, senza accoglimento della censura.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per l’interpretazione del contratto; la Corte li ritiene non decisivi rispetto alla chiara individuazione legale del soggetto obbligato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere probatorio; la Corte ritiene il motivo inammissibile e comunque irrilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedotta mancata considerazione di fatti non contestati; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei rapporti con strutture private convenzionate, il soggetto passivamente obbligato al pagamento delle prestazioni non coincide necessariamente con l’azienda sanitaria territorialmente competente, ma va individuato nell’ente che la disciplina applicabile designa come incaricato del pagamento del corrispettivo.
  • La legge regionale che disciplini programmazione, contabilità e gestione dei pagamenti nel servizio sanitario non può essere letta come abrogativa di norme statali, poiché una clausola regionale di abrogazione opera solo rispetto a disposizioni di pari o inferiore rango.
  • Quando una norma o un contratto attribuiscano a un organismo finanziario funzioni di gestione e pagamento "per conto" della struttura sanitaria, tale assetto può integrare una vera e propria titolarità passiva dell’obbligazione, e non una mera attività di tesoreria.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su un fatto asseritamente non contestato è inammissibile se la deduzione non è autosufficiente e, comunque, se il fatto allegato non incide sulla corretta individuazione del debitore in base alla disciplina sostanziale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniRicorso per cassazioneProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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