Sentenza n. 229/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza della sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Vasto,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 27/2024 del Tribunale di Vasto, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale termine trova applicazione, con i necessari adattamenti, anche nel giudizio di ottemperanza per obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell’eventuale competenza di un diverso organo centrale del Ministero, poiché l’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la ripartizione interna delle competenze.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente sulla carta elettronica del ricorrente, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Il TAR ha escluso l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la produzione di interessi già prevista dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere eseguito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l’esecuzione civile.
art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
La ripartizione interna delle competenze ministeriali non consente all’organo intimato di sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114 c.p.a.
l’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida
La previa diffida non costituisce condizione necessaria per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il Collegio ha ritenuto insufficienti i presupposti in considerazione dell’importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal titolo.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi aventi a oggetto obblighi di pagamento delle amministrazioni statali si applica, con i necessari adattamenti, anche ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
- L’amministrazione intimata non può giustificare la mancata esecuzione di una pronuncia giudiziale invocando la competenza di un diverso organo interno della medesima amministrazione; la ripartizione organizzativa interna non incide sull’obbligo di dare attuazione al giudicato.
- L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida dell’amministrazione obbligata.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all’importo dovuto e agli interessi già riconosciuti dal titolo, non risultino necessari ulteriori strumenti coercitivi per assicurare l’esecuzione.
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