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Sentenza

Sentenza del 16/12/2022 n. 36911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che aveva rigettato l'appello del concessionario avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per Euro 25.757,32 emessa per recupero di spese giudiziali, imposta di registro e contributo unificato. I motivi di ricorso denunciavano: irregolare notifica della cartella per assenza di relata (DPR 602/1973 art.26); carenza di prova della sottoscrizione o validazione del ruolo (DPR 602/1973 art.12 e normativa collegata); insufficiente motivazione della cartella per mancata indicazione del titolo giustificativo della pretesa (statuto del contribuente e norme sul contenuto della cartella); omissione del pronunziamento sull'annullamento del ruolo per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è valida e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento; il ruolo è valido anche se non è fisicamente sottoscritto quando risulta la validazione informatica centralizzata dei dati, con onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare in concreto l'assenza di provenienza dell'atto; la cartella conteneva elementi univoci (numero ruolo, codici tributo, indicazione dell'ufficio creditore, riferimenti alla sentenza presupposto mediante codice alfanumerico e l'estratto del ruolo) sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente; la censura su presunta contraddizione di fatto nella motivazione costituisce errore di fatto non sindacabile in Cassazione e avrebbe dovuto essere dedotta con gli strumenti previsti per la revocazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri contributivi indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La Corte conferma che la notifica della cartella di pagamento può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento senza necessità di relata redatta da un agente notificatore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, commi 3 e 4

    Il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    La mancata sottoscrizione formale non comporta automaticamente nullità: la validazione informatica centralizzata dei dati è equipollente alla sottoscrizione e rende il ruolo esecutivo; il contribuente che contesta la provenienza o la validità del ruolo ha l'onere di allegare prove specifiche.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, commi 2 e 2-bis

    La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere ... e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

    La cartella deve contenere elementi minimali che rendano identificabile il presupposto della pretesa; non è sempre richiesto l'indicazione puntuale degli estremi dell'atto precedente purché vi siano circostanze univoche che consentano l'individuazione dell'atto e tutelino il diritto di difesa.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-ter, lett. e (convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156)

    Norma di interpretazione autentica che riconosce la validità della validazione informatica centralizzata quale forma di formazione e esecutività del ruolo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Lo Statuto del contribuente richiede un insieme minimo di informazioni per garantire la conoscibilità del presupposto della pretesa; la Corte chiarisce che tali informazioni possono essere fornite anche tramite elementi univoci presenti nella cartella o nell'estratto di ruolo.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321

    Il regolamento che fissa il contenuto minimo delle cartelle non prevale sull'interpretazione delle norme primarie; l'assenza di alcuni estremi richiesti dal DM non determina necessariamente la nullità se la cartella contiene elementi idonei all'identificazione dell'atto presupposto.

  • D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8

    Ha innovato la disciplina dei ruoli e delle cartelle rafforzando l'orientamento che cerca un equilibrio tra formalità e tutela del diritto di difesa mediante l'indicazione di riferimenti o motivazione sintetica.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio generale sull'onere della prova: chi deduce un fatto deve provarlo. Applicato al contribuente che contesta la sottoscrizione/validità del ruolo impone l'obbligo di fornire prove specifiche.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte rileva e applica la norma relativa agli oneri contributivi processuali dovuti dal ricorrente in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008 e D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter

    Prevedono l'obbligo, per le cartelle emesse dopo il 1 giugno 2008, di indicare il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione/notificazione della cartella; la Corte prende atto dei contenuti informativi richiesti ma ricorda che la loro assenza non necessariamente invalida la cartella se sono presenti altri elementi identificativi sufficienti.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento inviata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento; non è necessaria una relata redatta da un agente notificatore.
  • La mancata sottoscrizione formale del ruolo non determina automaticamente nullità: la validazione informatica centralizzata è equipollente alla firma e rende il ruolo esecutivo. Il contribuente che contesta la provenienza o l'esecutività del ruolo ha l'onere di fornire prove specifiche e concrete.
  • Per la validità della cartella non è obbligatorio che siano indicati sempre gli estremi di un atto precedente; è sufficiente che vi siano elementi univoci che permettano di individuare il presupposto della pretesa, così da garantire il diritto di difesa.
  • Se il contribuente lamenta la carenza motivazionale della cartella deve indicare concretamente quale pregiudizio gli impedirebbe di difendersi e, in sede di impugnazione, riportare il testo della cartella per consentire il controllo in cassazione (principio di autosufficienza della doglianza).
  • Le contestazioni di fatto sulla motivazione del giudice di merito (presunti errori fattuali) non sono sindacabili in Cassazione e, se rilevanti come errore di fatto, dovrebbero essere proposte con gli strumenti di revocazione previsti dal codice di procedura civile.
  • Nel valutare la validità dell'atto di riscossione il giudice applica un bilanciamento tra esigenze di semplificazione procedurale della riscossione e tutela del diritto di difesa: il contribuente deve quindi proporre censure documentate e circostanziate per ottenere l'annullamento.

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