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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30331/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il caso riguarda un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da una persona sottoposta a esecuzione penale davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Il tribunale ha dichiarato l'istanza inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendo che sulla medesima richiesta si fosse già pronunciato il Tribunale di sorveglianza di Bologna con precedente ordinanza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p.; 2) violazione degli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 e 678 c.p.p.; 3) vizio di motivazione. Sosteneva che la nuova istanza era fondata su elementi sopravvenuti o comunque diversi rispetto a quelli già esaminati, e precisamente: certificato di residenza anagrafica in Milano, contratto di locazione regolarmente registrato dell'immobile di residenza, nuova attività lavorativa nel territorio e dichiarazione di disponibilità a collaborare con l'Uepe. Lamentava quindi che il tribunale avesse ritenuto l'inammissibilità senza alcuna valutazione effettiva della rilevanza di tali nuovi elementi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna non precludeva automaticamente la nuova decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano, perché la seconda domanda era sorretta da elementi nuovi e diversi, riguardanti la stabile residenza, il lavoro e la concreta organizzazione della misura alternativa. Ha richiamato il principio secondo cui la preclusione ex art. 666, comma 2, c.p.p. opera solo allo stato degli atti e non in modo assoluto: quando siano dedotti nuovi elementi di fatto, sopravvenuti o preesistenti ma non valutati in precedenza, il provvedimento può essere adottato solo all'esito di un procedimento camerale in contraddittorio, non de plano. Per questo ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La preclusione alla nuova pronuncia sul medesimo petitum non è assoluta e consente la declaratoria di inammissibilità solo per istanze meramente reiterative, allo stato degli atti; se sono allegati nuovi elementi di fatto, il provvedimento deve essere adottato in contraddittorio.

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sull'affidamento in prova al servizio sociale richiamata dalla difesa come parametro della domanda di misura alternativa.

  • art. 678 c.p.p.

    Norma del procedimento di sorveglianza richiamata dalla difesa a sostegno dell'erroneità della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La preclusione derivante da una precedente decisione su un'istanza di misura alternativa non opera in modo assoluto: essa vale soltanto allo stato degli atti e non impedisce una nuova valutazione quando la domanda sia sorretta da elementi di fatto nuovi o diversi da quelli già esaminati.
  • Laddove l'istante alleghi e documenti circostanze sopravvenute o comunque non considerate nella precedente decisione, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità de plano, ma deve procedere all'esame della richiesta in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti.
  • In materia di sorveglianza, la mera reiterazione formale della richiesta è distinta dalla proposizione di una nuova istanza fondata su un diverso quadro fattuale: solo la prima può essere definita in limine come inammissibile per preclusione.
  • La motivazione del provvedimento è viziata quando omette del tutto di confrontarsi con i nuovi elementi dedotti a sostegno della richiesta, senza spiegare perché essi non siano rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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