Sentenza n. 1427/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione del Coordinatore del settore Uffici tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 8 del 2 luglio 2021, comunicata alla ricorrente in data 5 luglio 2021 con pec prot. n. 2543, avente a oggetto “diniego al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse per il progetto di coltivazione della cava ‘Borella'”; - del verbale della riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 26 maggio 2021, convocata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, nel procedimento in esito al quale è stato emanato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di coltivazione della cava, comunicato alla ricorrente via pec, prot. del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 12314 del 15 giugno 2021, e dei pareri e contributi allegati al verbale medesimo e trasmessi alla ricorrente mediante il medesimo messaggio pec; - nonché, ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, del parere espresso dalla Soprintendenza con la nota prot. MIC_SABAP-LU-I27/05/2021I000402-P, allegato al verbale della conferenza di servizi del 26 maggio 2021 e trasmesso alla ricorrente mediante il medesimo messaggio pec prot. del Parco Regionale delle Alpi Apuane 12314 del 15 giugno 2021; - della nota della medesima Soprintendenza, prot. MIC_SABAP-LU-|06/05/2021|0005307-P; - della nota della stessa Soprintendenza, prot. MIC_SABAP-LU-|24/05/2021|0006225-P; - della comunicazione della medesima Soprintendenza inviata al Parco Regionale delle Alpi Apuane e recante all'oggetto “Riferimento PARCO ALPI APUANE: PEC del 04/11/2020”; - del parere espresso da Regione Toscana di cui al verbale della medesima riunione della conferenza di servizi del 26 maggio 2021; - della nota del Dirigente del Settore Miniere di Regione Toscana allegata al verbale della riunione della conferenza di servizi del 26 maggio 2021; - della nota del Settore Sismica di Regione Toscana allegata al verbale della riunione della conferenza di servizi del 26 maggio 2021; - del parere espresso dal Parco Regionale delle Alpi Apuane di cui al verbale della medesima riunione della conferenza di servizi del 26 maggio 2021; - della comunicazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane dei motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza, prot. n. 1299 del 30 marzo 2021; - del verbale della riunione della conferenza di servizi del 16 marzo 2021, convocata dal medesimo Parco Regionale delle Alpi Apuane; - del parere della stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara espresso nella riunione della conferenza di servizi del 16 marzo 2021; - del parere espresso dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nella medesima riunione della conferenza di servizi; - del parere espresso da Regione Toscana nella stessa riunione della conferenza di servizi del 16 marzo 2021; - della nota del Dirigente del Settore Miniere di Regione Toscana recante all'oggetto “Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – Dlgs 152/2006 art. 27/bis. Cava Borella. Società: Faeto Escavazioni Srl. Comune di Vagli di Sotto (LU). Conferenza dei Servizi del 22.02.2021”; - della nota del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti di Regione Toscana prot. n. 26141 del 22 gennaio 2021; - della nota del Settore Sismica di Regione Toscana, prot. n. 32007 del 26/01/2021; - della nota del Settore Autorizzazioni Ambientali di Regione Toscana, prot. n. 59014 dell’11 febbraio 2021; - della nota del Settore Genio Civile Toscana Nord, prot. n. 57264 del 11 febbraio 2021; - della nota del Settore Miniere di Regione Toscana, prot. n. 1185 del 24 marzo 2021; - della nota del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti di Regione Toscana prot. n. 390785 del 21 ottobre 2019; - del rapporto interdisciplinare allegato al diniego di P.C.A. n. 8 del 2 luglio 2021 qui impugnato, composto dai verbali delle riunioni della conferenza di servizi del 16 marzo 2021 e del 26 maggio 2021, nonché dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza, già impugnati; - della nota di ARPAT del 21 maggio 2021, prot. cl. LU.01.03.32/11.30; - della nota di ARPAT del 15 marzo 2021, prot. cl. LU.01.03.28/11.30; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, eventualmente anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i dedotti vizi di legittimità degli atti impugnati né la fondatezza delle censure. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie.
Atto impugnato: diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e delle autorizzazioni connesse, nonché diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di coltivazione della cava "Borella", e gli atti presupposti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Coordinatore del settore Uffici tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane, unitamente al verbale e ai pareri della conferenza di servizi, ai pareri della Soprintendenza, agli atti e contributi della Regione Toscana, alle note di ARPAT e agli ulteriori atti presupposti e connessi. Ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che la sentenza ne esamini il merito. Nel corso del giudizio, con atto del 26 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite quando la complessità della fattispecie lo giustifica.
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