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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11635 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva ceduto un ramo d'azienda dichiarando la relativa plusvalenza e versando parte delle imposte. Poiché l'acquirente aveva pagato solo una parte del prezzo, il contratto era stato successivamente risolto per inadempimento e il ramo d'azienda era tornato nella disponibilità della venditrice. La contribuente chiedeva quindi il rimborso delle imposte già versate e contestava la cartella relativa alle rate residue, sostenendo che la plusvalenza non fosse stata effettivamente incassata e che la tassazione di tale importo violasse il principio di capacità contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda si considera realizzata al momento della stipulazione del contratto, in applicazione del principio di competenza economica, indipendentemente dall'effettivo incasso del prezzo, dalla sua rateizzazione, dal mancato pagamento o dalla successiva risoluzione e restituzione dell'azienda. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 86, comma 1, lett. a) (TUIR)

    Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'art. 85, comma 1, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

    La plusvalenza relativa alla cessione onerosa di un'azienda concorre alla formazione del reddito quando si perfeziona la cessione, senza che sia necessario l'effettivo incasso del corrispettivo.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 2, lett. a) (TUIR)

    I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti ... alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende.

    Per le cessioni d'azienda, il corrispettivo si considera fiscalmente conseguito alla data della stipulazione dell'atto, in applicazione del principio di competenza.

  • Art. 53 della Costituzione

    La tassazione della plusvalenza al momento della cessione non è stata ritenuta contraria al principio di capacità contributiva, poiché il presupposto impositivo è individuato dalla legge nella realizzazione giuridica ed economica della cessione e non nell'incasso materiale del prezzo.

  • Art. 2423-bis del codice civile

    Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

    Il principio di competenza impone di imputare componenti positivi e negativi al periodo in cui si verifica il fatto economico, anche se il pagamento o l'incasso avviene successivamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza del mancato esame di un punto decisivo o di un insanabile contrasto logico nella motivazione; non consente di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nella cessione di un'azienda, la plusvalenza è normalmente tassata nell'esercizio in cui viene stipulato il contratto, non nell'anno in cui il prezzo viene effettivamente incassato.
  • Il mancato pagamento del prezzo, la rateizzazione, la transazione successiva o la risoluzione del contratto non eliminano automaticamente la plusvalenza già realizzata fiscalmente al momento della cessione.
  • La restituzione dell'azienda dopo la risoluzione può generare conseguenze fiscali ulteriori, ma non comporta di per sé il diritto al rimborso delle imposte relative alla plusvalenza originaria.
  • Per contestare efficacemente la tassazione occorre individuare una specifica disposizione che consenta di neutralizzare o rettificare fiscalmente la plusvalenza; la sola mancanza di incasso non è sufficiente.
  • Il principio di capacità contributiva non impone, in via generale, che ogni componente positivo del reddito sia tassato soltanto dopo l'incasso, quando la legge applica il principio di competenza.
  • La contestazione di una cartella deve riguardare puntualmente le singole voci: l'annullamento integrale non è giustificato se parte degli importi, come altri tributi o sanzioni, non è stata specificamente contestata.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove mediante la semplice deduzione di un vizio motivazionale, se la decisione impugnata presenta un ragionamento logico e completo.

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