Cassazione Civile, Ordinanza n. 22501/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'ICI per l'anno 2008 pretesa da un comune su sei immobili di proprietà della provincia/consorzio: cinque adibiti da scuole pubbliche a fini didattici e uno destinato a informazioni turistiche. La commissione tributaria regionale aveva riconosciuto l'esenzione solo per l'immobile destinato all'informazione turistica, ritenendolo impiegato per un compito istituzionale proprio dell'ente proprietario, e aveva negato l'esenzione per gli altri cinque immobili, sul rilievo che l'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 richiede che l'immobile sia destinato ai compiti istituzionali dello stesso ente proprietario e non a funzioni di soggetti pubblici diversi, ancorché l'ente abbia l'obbligo di metterlo a disposizione. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme statali e regionali in materia di funzioni delle province, edilizia scolastica e istruzione, sostenendo che tali disposizioni attribuiscono alle province compiti e funzioni relativi anche al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e che, pertanto, l'utilizzo degli immobili da parte delle scuole pubbliche per finalità didattiche dovrebbe integrare la destinazione a fini istituzionali richiesta per l'esenzione ICI.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva negato l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dalle scuole pubbliche, perché il beneficio spetta solo quando l'immobile sia destinato in via diretta e immediata ai compiti istituzionali dell'ente proprietario soggetto passivo d'imposta, non quando sia semplicemente messo a disposizione di altro ente pubblico che vi svolga le proprie funzioni. Le norme richiamate dal ricorrente sono state giudicate non idonee a mutare tale conclusione, poiché attengono all'edilizia scolastica e a funzioni di supporto/organizzazione, non all'attività didattica in senso proprio, che resta svolta autonomamente dalle scuole pubbliche. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata costituzione del comune resistente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"
L'esenzione ICI richiede che l'immobile sia destinato in via diretta e immediata ai compiti istituzionali dello stesso ente proprietario-soggetto passivo; non basta l'uso per compiti istituzionali di altro ente pubblico che lo utilizzi.
art. 3, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il soggetto passivo dell'ICI è il proprietario o titolare del diritto reale; il requisito soggettivo dell'esenzione va letto in coerenza con tale qualità.
art. 12, commi 3 e 6, legge 11 gennaio 1996, n. 23
L'obbligo di mettere a disposizione gli immobili per l'attività scolastica di altri soggetti pubblici non basta a far rientrare l'uso nell'attività istituzionale propria dell'ente proprietario ai fini dell'esenzione.
art. 12, comma 2, legge 11 gennaio 1996, n. 23
Le disposizioni sull'edilizia scolastica e sulle sedi per gli uffici scolastici non individuano di per sé un uso diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario ai fini dell'esenzione.
art. 85 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
La norma è richiamata come disciplina dell'edilizia scolastica, non come attribuzione dell'attività didattica in senso proprio alle province.
art. 19 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Attribuisce alle province funzioni amministrative in materia scolastica, ma non trasforma l'uso da parte delle scuole pubbliche in esercizio diretto dell'attività istituzionale dell'ente proprietario.
art. 13, comma 1, lett. b), legge regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 9
Attribuisce alle province funzioni in materia di istruzione media di secondo grado, edilizia e supporto organizzativo, non l'attività didattica in senso stretto.
art. 12, comma 2, legge regionale Sicilia 24 febbraio 2000, n. 6
Le funzioni ivi previste sono lette come attività generali di supporto e organizzazione, estranee allo svolgimento diretto della didattica nelle scuole pubbliche.
art. 27 legge regionale 15/2015
Richiamato dal ricorrente tra le norme attributive di funzioni ai Liberi Consorzi, ma non ritenuto decisivo per ampliare l'esenzione ICI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di esenzione ICI per gli immobili degli enti pubblici, la destinazione richiesta dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 deve essere diretta e immediata allo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo ente proprietario, non essendo sufficiente l'utilizzazione dell'immobile da parte di un diverso soggetto pubblico per finalità a questo riferibili.
- Le norme che attribuiscono a province o altri enti locali funzioni in materia di edilizia scolastica, supporto organizzativo o uso degli edifici scolastici non equivalgono, di per sé, alla destinazione dell'immobile all'attività didattica dell'ente proprietario.
- L'esenzione fiscale, in quanto norma eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.
- L'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che ne richiede l'applicazione.
- Quando l'immobile dell'ente pubblico è semplicemente messo a disposizione di scuole o uffici di altro ente, mentre l'attività svolta nei locali è riferibile a quest'ultimo, manca il requisito della destinazione istituzionale diretta dell'ente proprietario.
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