Sentenza del 22/02/2017 n. 1566 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartella esattoriale - Tributi locali - Termine di prescrizione - Termine breve.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la durata della prescrizione del credito dopo la mancata opposizione, entro il termine previsto, a una cartella esattoriale o ad altro atto di riscossione coattiva. Il ricorrente ha sostenuto che, decorso il termine per impugnare l’atto, il credito non si trasformasse automaticamente in un credito soggetto alla prescrizione decennale, soprattutto quando la legge prevede per quel credito un termine prescrizionale più breve.
La decisione
La sentenza ha affermato che la scadenza del termine per opporsi a una cartella o ad altro atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La conversione prevista dall’art. 2953 c.c. opera soltanto quando il diritto sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro titolo giudiziale definitivo. Il principio si applica anche agli atti di riscossione relativi a entrate statali, tributarie ed extratributarie, nonché a crediti di Regioni, Comuni ed enti locali. Pertanto, se il credito è soggetto a prescrizione breve, il decorso del termine per impugnare la cartella non ne allunga automaticamente la durata.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
In presenza di una sentenza passata in giudicato, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale richiede un titolo giudiziale definitivo e non deriva dalla semplice definitività amministrativa della cartella per mancata opposizione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella esattoriale rende il credito non più contestabile nel merito, ma non lo trasforma automaticamente in un credito soggetto alla prescrizione decennale.
- Per stabilire il termine di prescrizione occorre verificare la natura del credito: se la legge prevede un termine breve, questo resta applicabile anche dopo la notifica e la mancata opposizione dell’atto di riscossione.
- La prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. opera, in linea generale, quando il credito è stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato o da un titolo giudiziale equivalente, non per il solo fatto che una cartella sia divenuta definitiva.
- Prima di procedere alla riscossione, l’ente deve comunque verificare che non sia decorso il termine prescrizionale applicabile e che vi siano stati eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- Il principio è generalizzabile a diversi crediti pubblici, inclusi tributi e altre entrate di Stato, Regioni, Comuni ed enti locali, salvo specifiche disposizioni normative.
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