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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23027/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per diffamazione aggravata. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) tardività della querela (fatto del 02/07/2014, querela presentata il 26/11/2014) e conseguente improcedibilità del reato per decorso del termine; sostiene che la persona offesa non abbia provato plausibilmente di aver avuto conoscenza immediata dell'offesa; 2) vizio nel trattamento sanzionatorio: contestazione del riconoscimento della recidiva senza adeguata motivazione e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con prevalenza, con conseguente eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico perché il ricorrente non ha affrontato le argomentazioni della Corte d'appello, che aveva accertato la tempestività della querela in base alle dichiarazioni della persona offesa e dei testi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per preclusione (non era stato dedotto in appello il vizio relativo al riconoscimento della recidiva). Confermata, quindi, la sentenza di condanna per diffamazione aggravata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesta di specificità e confronto critico motivato nei motivi di cassazione: il motivo generico che non affronta le ragioni della decisione impugnata è manifestamente infondato.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Preclusione delle questioni non dedotte in appello: non è ammessa in Cassazione la censura su aspetti non oggetto del motivo di gravame, salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurli prima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se il ricorso presenta profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (nel caso, euro 3.000,00).

  • Principio giurisprudenziale sulla decorrenza del termine per la querela (Sez. 2, n. 44929/2010; Sez. 2, n. 37584/2019)

    Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, effettiva e basata su elementi concreti del fatto-reato e dell'autore; la prova della tardività grava sul querelato.

Massime di principio

  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquista conoscenza certa ed effettiva del fatto e, ove possibile, dell'autore; la prova della tardività spetta al querelato.
  • In Cassazione non possono essere sollevate censure nuove che non siano state dedotte in appello, salvo eccezioni (rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle precedentemente).
  • La valutazione del trattamento sanzionatorio (riconoscimento della recidiva, bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti) è per lo più riservata al giudice di merito e viene sindacata in legittimità solo se emerge un vizio di illogicità, arbitrarietà o carenza motivazionale.
  • I ricorsi manifestamente infondati o caratterizzati da profili di colpa possono comportare, oltre al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

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