Cassazione Civile, Ordinanza n. 17604/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale per l'anno 2013. Nei confronti della società veniva recuperato a tassazione il costo indicato in una fattura emessa da una società britannica, ritenuta dall'Ufficio relativa a un'operazione oggettivamente inesistente; nei confronti dei due soci, in applicazione dell'art. 5 t.u.i.r., veniva imputato per trasparenza il maggior reddito accertato in capo alla società, ai fini IRPEF. I contribuenti impugnavano gli avvisi deducendo, in primo grado e poi in appello, anche la nullità degli atti per mancata allegazione della segnalazione della Direzione regionale, oltre a contestare nel merito l'inesistenza dell'operazione. La Corte di secondo grado respingeva le eccezioni e accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo gli elementi addotti dall'Amministrazione sufficienti a fondare la presunzione di fittizietà della fattura e reputando non provata l'effettività della prestazione. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) omesso esame/travisamento della prova e mancata considerazione di una precedente sentenza della Corte di appello di Milano che avrebbe valorizzato la medesima documentazione; 2) violazione di legge per avere la Corte tributaria valutato la società britannica secondo parametri del diritto italiano, trascurando la disciplina societaria anglosassone; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata allegazione all'avviso della segnalazione della Direzione regionale posta a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato e comparato la documentazione prodotta dai contribuenti con gli elementi presuntivi dell'Ufficio, e perché la sentenza della Corte di appello di Milano invocata come fatto decisivo non integrava un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la valutazione della natura di 'società cartiera' della fornitrice estera era fondata su più elementi complessivi, non solo sul bilancio, e che la conformità del bilancio al diritto britannico non elideva le ulteriori anomalie accertate. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui l'atto richiamato in motivazione non va allegato se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'avviso e il contribuente non subisce compressioni difensive. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
la quota di reddito accertato in capo alla società viene imputata per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza motivazionale o l'omessa valutazione di deduzioni difensive.
art. 115 c.p.c.
la doglianza di travisamento della prova è stata ritenuta, in sostanza, una critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 7 L. 212/2000
l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non sussiste quando il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso e il contribuente abbia adeguata possibilità difensiva.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
invocato per contestare la motivazione dell'avviso, ma ritenuto rispettato alla luce della riproduzione del contenuto essenziale dell'atto presupposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non sono sindacabili in cassazione la mera insufficienza argomentativa, la mancata confutazione di tutte le prove o il dissenso sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La prova dell'inesistenza oggettiva di un'operazione fatturata può essere fondata su un compendio indiziario grave, preciso e concordante; la difesa del contribuente deve offrire elementi idonei a dimostrare l'effettività della prestazione, non essendo sufficiente la produzione di documentazione generica o non coerente con l'operazione contestata.
- In tema di motivazione per relationem degli atti impositivi, l'allegazione dell'atto richiamato non è necessaria quando il suo contenuto essenziale sia riportato nell'avviso e il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente.
- La qualificazione di un soggetto estero come struttura meramente fittizia o carente non viene esclusa dalla sola conformità formale di singoli documenti al diritto del Paese di stabilimento, se l'Amministrazione dimostra ulteriori elementi oggettivi di incoerenza o inconsistenza organizzativa.
- In presenza di società di persone, il reddito accertato in capo alla società si riflette sui soci secondo il meccanismo della trasparenza fiscale, se ne ricorrono i presupposti normativi.
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