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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'assoluta carenza e insufficienza della motivazione. In particolare, hanno lamentato che la sentenza non spiegasse adeguatamente l'iter logico seguito, l'idoneità degli elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio, la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, né le ragioni per cui le loro difese e prove fossero state ritenute inidonee. Le ricorrenti hanno inoltre contestato la valutazione di pubblicazioni FIAIP e OMI, delle condizioni dell'immobile, del margine di ricarico, del costo del venduto, degli studi di settore, dell'asserita antieconomicità dell'operazione e dell'applicazione della disciplina del valore normale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non individuava con chiarezza i fatti storici controversi e decisivi rispetto ai quali la motivazione sarebbe stata omessa, insufficiente o contraddittoria; inoltre, riproponeva critiche rivolte principalmente all'avviso di accertamento anziché alla specifica motivazione della sentenza impugnata, mescolava censure di natura giuridica con doglianze motivazionali e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Le ricorrenti sono state condannate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.800 euro, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"

    Per le sentenze anteriori all'11 settembre 2012, il vizio di motivazione richiede l'indicazione puntuale di uno o più fatti storici controversi e decisivi, rispetto ai quali la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove o riproporre le proprie argomentazioni.

  • Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016

    Ha consentito la redazione della sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione deve individuare con precisione il fatto storico controverso e decisivo che il giudice avrebbe omesso o motivato in modo incoerente; non può limitarsi a denunciare genericamente una motivazione insufficiente.
  • Non è ammissibile utilizzare il vizio motivazionale per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove, delle presunzioni o dei fatti economici, quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione non apparente e logicamente comprensibile.
  • Le critiche devono rivolgersi specificamente alla sentenza impugnata e non limitarsi a ripetere le contestazioni già mosse contro l'avviso di accertamento o le proprie difese di merito.
  • La mescolanza, nello stesso motivo, di questioni di diritto, contestazioni fattuali e doglianze motivazionali può determinare l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
  • In caso di ricorso inammissibile, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

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