Sentenza n. 14269/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata in favore dell’impresa prima classificata, nonché gli atti di gara e la valutazione di conformità delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata, ha contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria e della seconda classificata, sostenendo che i prodotti offerti fossero difformi dai requisiti minimi del capitolato tecnico. In particolare, con riguardo all’aggiudicataria, ha dedotto: l’assenza nella documentazione tecnica dell’indicazione di una rete neurale convoluzionale (CNN) per il software di intelligenza artificiale; l’assenza di un’adeguata validazione dei risultati mediante studi pubblicati su riviste internazionali, poiché l’offerta richiamava un solo studio, ritenuto dalla ricorrente metodologicamente inidoneo; la non conformità del monitor, indicato come di 27 pollici anziché dei 28 pollici minimi richiesti. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’esclusione delle prime due concorrenti, il subentro nel contratto e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte contro l’aggiudicataria e ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, quelle rivolte contro la seconda classificata. Quanto alla CNN, ha ritenuto che le funzionalità descritte nella relazione tecnica e nella scheda del prodotto — elaborazione, riconoscimento e classificazione automatica di immagini e reperti patologici — presupponessero necessariamente l’impiego di una rete neurale convoluzionale, anche se tale espressione non era riportata testualmente nella documentazione. Quanto alla validazione mediante studi pubblicati su riviste internazionali, il giudice ha ritenuto che la prescrizione potesse essere soddisfatta anche mediante un solo studio e che la contestazione sull’attendibilità scientifica dello studio richiamato investisse valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione, non sindacabili sulla base delle mere considerazioni della ricorrente; la mancanza di ulteriori studi non configurava comunque un aliud pro alio. Quanto al monitor da 27 anziché 28 pollici, il TAR ha ritenuto applicabile il principio di equivalenza: la differenza era quasi impercettibile, non alterava la funzionalità dello schermo e la risoluzione risultava pari a quella del monitor offerto dalla ricorrente. La valutazione di equivalenza poteva inoltre risultare implicitamente dalla documentazione tecnica e dalla complessiva valutazione della commissione. Poiché la prima classificata non doveva essere esclusa, la ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire l’aggiudicazione e le censure contro la seconda classificata sono divenute improcedibili. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese di lite oltre oneri di legge.
Norme richiamate
principio di equivalenza nella disciplina dei contratti pubblici
La conformità sostanziale e funzionale del prodotto può essere riconosciuta anche quando esso non rispetti alla lettera una caratteristica tecnica, purché realizzi la medesima funzione richiesta dalla lex specialis. La valutazione di equivalenza può risultare anche implicitamente dalla documentazione tecnica e dalla valutazione complessiva della commissione.
principio del risultato nella disciplina dei contratti pubblici
La verifica della conformità dell’offerta deve considerare la concreta funzionalità del prodotto rispetto allo scopo della prescrizione tecnica, evitando di attribuire rilievo espulsivo a difformità minime e non sostanziali.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la mancata riproduzione testuale nella documentazione tecnica di una specifica caratteristica richiesta dalla lex specialis non impone l’esclusione quando le funzionalità descritte dell’offerta presuppongono necessariamente il possesso di quella caratteristica.
- La prescrizione relativa alla validazione dei risultati mediante studi pubblicati su riviste internazionali può essere soddisfatta anche dal richiamo a un solo studio, ove la lex specialis non richieda espressamente una pluralità di pubblicazioni.
- Le contestazioni sulla metodologia, attendibilità e capacità generalizzante di uno studio scientifico utilizzato per supportare l’affidabilità di un prodotto attengono, in linea di principio, alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e non determinano l’esclusione dell’offerta in assenza di una manifesta irragionevolezza o di una radicale inidoneità del prodotto.
- Il principio di equivalenza consente di ritenere conforme un prodotto che presenti una difformità quantitativa minima rispetto alla prescrizione tecnica, quando la differenza non incida sulla funzionalità richiesta e la documentazione tecnica consenta di desumere la sostanziale equivalenza; la relativa valutazione può essere anche implicita.
- Quando il ricorrente è terzo classificato e chiede l’aggiudicazione, deve dimostrare l’illegittimità sia dell’offerta dell’aggiudicatario sia di quella del concorrente secondo classificato; il rigetto delle censure contro il primo classificato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle censure contro il secondo.
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