Cassazione Penale, Sentenza n. 4606/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 13/04/2023 per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n.150/2022. Il difensore ha dedotto l'erronea applicazione della norma e violazione del diritto di difesa sostenendo che la disposizione non si applica all'imputato detenuto (in questo caso ristretto in carcere per altra causa), poiché le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 c.p.p., e che, in caso di successiva scarcerazione, l'art.161, comma 3, c.p.p. consente la dichiarazione/eleggibilità del domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p. Ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 581, comma 1-ter, anche quando l'appellante è detenuto per altra causa, osservando che l'obbligo di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio mira a garantire certezza e celerità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che la disciplina di raccordo (art.161, comma 3) ha efficacia limitata al procedimento nel quale è resa la dichiarazione in occasione della scarcerazione. Ha precisato la distinzione tra il detenuto ristretto per il fatto-reato impugnato (caso in cui parte della giurisprudenza ha ritenuto non applicabile l'art.581, comma 1-ter) e il detenuto per altra causa (per il quale l'art.581, comma 1-ter si applica). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-ter
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio."
La norma impone a pena di inammissibilità il deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione; la Corte ha ritenuto che tale obbligo si applica anche quando l'appellante è detenuto per altra causa, al fine di assicurare la certezza e la celerità della notificazione qualora la detenzione venga meno prima dell'esecuzione della notifica.
art. 591 c.p.p., comma 2
"Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato"
Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche d'ufficio e con pronuncia 'de plano'; la Corte ha confermato la legittimità di tale pronuncia senza instaurare il contraddittorio camerale previsto dall'art.127 c.p.p.
art. 156 c.p.p.
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione; la Corte ha riconosciuto la rigidità della regola ('sempre' notificare nel luogo di detenzione), ma ha distinto il caso del detenuto per altra causa rispetto a quello detenuto per il fatto oggetto dell'impugnazione.
art. 161 c.p.p., comma 3
Prevede che l'imputato scarcerato debba dichiarare o eleggere domicilio mediante verbale del direttore dell'istituto; la Corte ha ritenuto che tale dichiarazione sia efficace solo nel procedimento per il quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, per cui non supplisce all'obbligo previsto dall'art.581, comma 1-ter, in altre cause.
art. 127 c.p.p.
Disciplina il procedimento camerale in contraddittorio; la Corte ha precisato che tale modulo non è richiamato dalla norma generale sull'inammissibilità (art.591), per cui la declaratoria de plano resta legittima.
art. 164 c.p.p.
Regola l'efficacia della determinazione del domicilio dichiarato o eletto; la Corte ha distinto la sua rilevanza (validità) dall'adempimento formale richiesto dall'art.581 al momento dell'impugnazione.
art. 157-ter c.p.p.
Disciplina le notificazioni degli avvisi o delle citazioni a giudizio nei confronti dell'imputato non detenuto; è stata richiamata per evidenziare differenze tra notificazioni a detenuti e non detenuti e il diverso regime applicabile.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in considerazione della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Sempre depositare, insieme all'atto d'impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ex art.581, comma 1-ter, c.p.p.: la sua mancanza può determinare l'inammissibilità dell'appello, anche se l'appellante è detenuto per altra causa.
- Se l'imputato è detenuto per il medesimo fatto oggetto dell'impugnazione la giurisprudenza ha mostrato orientamenti più favorevoli all'esclusione dell'obbligo; tuttavia va valutata la concreta situazione fattuale e l'orientamento della Corte di legittimità.
- La dichiarazione di domicilio resa all'atto della scarcerazione ai sensi dell'art.161, comma 3, c.p.p. ha efficacia limitata al procedimento in cui è stata resa e non supplisce automaticamente agli obblighi di deposito relativi ad altri procedimenti.
- Il giudice dell'impugnazione può dichiarare l'inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art.591, comma 2, c.p.p.; pertanto l'inosservanza formale può essere sanzionata senza previa instaurazione del procedimento camerale.
- Prassi consigliata: per evitare rischi processuali, indicare sempre espressamente e depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio in ogni atto d'impugnazione, e verificare tempestivamente lo stato di detenzione dell'imputato e la congruenza delle notificazioni previste.
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