Circolare numero 42 del 20-2-2001
Estensione dei benefici della sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali d i cui alle ordinanze 3090/2000,3092/2000,3093/2000, 3095/2000 e 3096/2000 anche alla provincia autonoma di Bolzano. Proroga dei termini fissati dall’ordinanza n. 30 64/2000 per l’inizio del recupero rateale dei contributi il cui versamento era stato sospeso a seguito delle calamità naturali verificatesi nelle regioni indicate in oggetto. L’inizio della rateazione dei contributi sospesi fino al 31.03.1998 è stato fissato al 01.01.2002 mentre l’inizio del recupero rateale dei contributi sospesi fino a giugno 1999 è stato fissato al 01.06.2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’ordinanza di protezione civile n. 3098/2000, pubblicata in G.U. n. 299 del 23 dicembre 2000, per la materia previdenziale. Da un lato estende alla provincia autonoma di Bolzano le disposizioni delle ordinanze già emanate per gli eventi alluvionali dell’autunno 2000, con sospensione dei versamenti contributivi; dall’altro proroga al 1 gennaio 2002 e al 1 giugno 2002 i termini di ripresa del recupero dei contributi sospesi per varie calamità naturali in Marche, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria. Il recupero avverrà in rateazione, secondo le regole dell’ordinanza n. 3064/2000, pari a cinque volte il periodo di sospensione, con successiva circolare attuativa per modalità operative e contabili.
Ordinanza n. 3098/2000: estensione e proroga dei termini per il recupero dei contributi sospesi
Ordinanza n. 3098/2000: estensione e proroga dei contributi sospesi
La circolare dà conto degli effetti dell’ordinanza di protezione civile n. 3098/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2000. Il provvedimento incide sulla disciplina della sospensione e del recupero dei contributi previdenziali e assistenziali in conseguenza di varie calamità naturali, con particolare riferimento agli eventi alluvionali del 2000 e ai precedenti eventi sismici e alluvionali in più regioni italiane.
Estensione delle misure alla provincia autonoma di Bolzano
L’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 3098/2000 estende alla provincia autonoma di Bolzano le disposizioni delle ordinanze n. 3090, 3092, 3093, 3095 e 3096. Tali ordinanze avevano stabilito, tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in relazione agli eventi alluvionali dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000. L’estensione è resa necessaria dagli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Bolzano nel novembre 2000.
Proroga del recupero dei contributi sospesi
L’art. 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3098/2000 interviene sul recupero dei contributi sospesi per calamità naturali verificatesi in Marche e Umbria, Campania, Calabria e Basilicata, Toscana e Liguria. In particolare, le scadenze fissate dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3064/2000 al 1 gennaio 2001 e al 1 giugno 2001 sono prorogate, rispettivamente, al 1 gennaio 2002 e al 1 giugno 2002.
Disciplina applicabile ai diversi eventi calamitosi
Per i contributi sospesi a seguito del terremoto nelle Marche e in Umbria, la circolare distingue due ipotesi:
- per i soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97, riferiti al periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, il recupero decorre dal 1 gennaio 2002;
- per i soggetti residenti di cui all’art. 1, comma 1, della stessa ordinanza, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, riferiti al periodo 26 settembre 1997 - 30 giugno 1999, il recupero decorre dal 1 giugno 2002.
Per i contributi sospesi a seguito dell’alluvione nelle province di Salerno, Avellino e Caserta, relativi al periodo 5 maggio 1998 - 30 giugno 1999, il recupero decorre dal 1 giugno 2002. Analogo termine del 1 giugno 2002 è previsto per i contributi sospesi a seguito dell’alluvione nelle province di Imperia, Savona, La Spezia, Lucca e Prato, nel periodo 27 settembre 1998 - 30 settembre 1999.
Per i contributi sospesi a seguito del terremoto nelle province di Potenza e Cosenza, nel periodo 9 settembre 1998 - 30 settembre 1999, il recupero deve avvenire, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza in esame, a decorrere dal 1 giugno 2002.
Rateazione del recupero e istruzioni operative
Il versamento dei contributi sospesi indicati nei punti a), b), c) e d) deve avvenire secondo la disciplina dell’ordinanza n. 3064/2000, mediante una rateazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione. L’Istituto precisa che fornirà con successiva circolare le istruzioni sulle modalità di rateazione e le relative modalità operative e contabili.
Punti principali
Estensione alla provincia autonoma di Bolzano
L’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 3098/2000 estende alla provincia autonoma di Bolzano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, 3092, 3093, 3095 e 3096. Tali disposizioni avevano previsto, tra l’altro, la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000, e vengono quindi applicate anche alla provincia colpita dagli eventi alluvionali di novembre 2000.
Proroga dei termini di recupero dei contributi sospesi
L’articolo 7, comma 1, proroga il recupero dei contributi sospesi per calamità naturali verificatesi nelle regioni Marche ed Umbria, Campania, Calabria e Basilicata, Toscana e Liguria. Le date del 1 gennaio 2001 e del 1 giugno 2001 previste dall’art. 1 dell’ordinanza n. 3064/2000 sono sostituite rispettivamente con il 1 gennaio 2002 e il 1 giugno 2002.
Casi specifici per Marche e Umbria
Per i contributi sospesi a seguito del terremoto nelle regioni Marche ed Umbria nel periodo 26 settembre 1997 - 31 marzo 1998, in favore dei soggetti residenti nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97, il recupero decorre dal 1 gennaio 2002. Per i contributi sospesi nel periodo 26 settembre 1997 - 30 giugno 1999 per i soggetti residenti di cui all’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, le cui abitazioni o immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il recupero decorre dal 1 giugno 2002.
Casi specifici per Campania, Liguria e Toscana
Per i contributi sospesi a seguito dell’alluvione nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per il periodo 5 maggio 1998 - 30 giugno 1999, il recupero decorre dal 1 giugno 2002. Lo stesso termine vale per i contributi sospesi a seguito dell’alluvione nelle province di Imperia, Savona, La Spezia, Lucca e Prato nel periodo 27 settembre 1998 - 30 settembre 1999.
Casi specifici per Basilicata e Calabria
Per i contributi sospesi a seguito del terremoto nelle province di Potenza e Cosenza nel periodo 9 settembre 1998 - 30 settembre 1999, il recupero dei contributi sospesi deve avvenire, ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza in esame, a decorrere dal 1 giugno 2002.
Modalità di versamento e istruzioni future
Il versamento dei contributi sospesi di cui ai punti a), b), c) e d) avverrà, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 3064/2000, mediante rateazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione. L’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni con apposita circolare, che conterrà sia le modalità della rateazione sia le istruzioni operative e contabili.
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