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Circolare

Circolare numero 45 del 23-2-2001

Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2001. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 novembre 2000 .

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo schema di certificazione unica CUD 2001, approvato con decreto ministeriale, da utilizzare per attestare redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, pensioni, ritenute, detrazioni e dati previdenziali e assistenziali. Vengono richiamati il termine di consegna al lavoratore, le modalità di uso del modello anche per annualità successive, e le principali novità di compilazione per le sezioni relative a qualifica, tipo rapporto, retribuzioni particolari, accredito di contribuzioni figurative e contributi trattenuti al lavoratore. La parte più rilevante riguarda gli aggiornamenti collegati a soppressioni di fondi, nuovi codici, e soprattutto la distinzione tra maternità ex legge 1204/1971 e maternità ex legge 53/2000 ai fini dell’accredito figurativo INPS.

Approva e disciplina il modello CUD 2001 per le certificazioni dei redditi 2000 e dei dati previdenziali INPS

CUD 2001: certificazione dei redditi 2000 e dei dati previdenziali

La circolare illustra lo schema di certificazione unica CUD 2001 approvato con decreto ministeriale, destinato all’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al 2000, delle indennità di fine rapporto e anticipazioni, delle ritenute e detrazioni, nonché dei dati previdenziali e assistenziali riferiti ai contributi versati o dovuti a INPS, INPDAI e INPDAP. Il documento contiene inoltre le istruzioni operative per la compilazione del riquadro INPS e segnala le principali innovazioni introdotte rispetto al modello dell’anno precedente.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

La certificazione CUD 2001, per la parte previdenziale e assistenziale di competenza INPS, deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche se non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M). Per i periodi per i quali i flussi delle dichiarazioni unificate ex art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 non risultino ancora acquisiti negli archivi INPS, il CUD rilasciato dal datore di lavoro può essere utilizzato dall’interessato per le finalità istituzionali dell’Istituto; in alternativa, il datore di lavoro può trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica secondo le istruzioni INPS.

Termini di consegna e utilizzo del modello

Il modello deve essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi certificati. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. Lo schema CUD 2001 può essere utilizzato anche per certificare i dati degli anni successivi al 2000 fino all’adozione di un nuovo schema, e può essere sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Principali novità del tracciato

Rispetto al precedente schema, la modifica più rilevante riguarda la Sezione 3, per effetto della legge n. 53/2000, che impone di distinguere i dati di maternità secondo due diversi regimi di accredito figurativo: quello fondato sulla retribuzione effettiva e quello basato su un valore retributivo convenzionale. La circolare integra inoltre le istruzioni ministeriali per la compilazione di alcuni punti del riquadro previdenziale INPS.

Sezione 1: qualifica e tipo rapporto

Nel punto 2, relativo al tempo pieno/tempo parziale, sono introdotti i codici L, N e R per i rapporti part-time rispettivamente tra 20 e 24 ore, oltre 24 e fino a 28 ore, e oltre 28 e fino a 32 ore settimanali. Tali codici si applicano ai contratti a tempo indeterminato e parziale stipulati dopo il 30 giugno 2000 e fino al 31 dicembre 2000, in presenza delle agevolazioni contributive previste dal decreto interministeriale 12 aprile 2000.

Sempre nella Sezione 1, la casella relativa alla copertura assicurativa TBC viene eliminata, poiché i contributi TBC sono soppressi dal 1° gennaio 2000. Nel punto 21 'Tipo rapporto' sono istituiti i nuovi codici 20, 95, 96 e 82 per particolari fattispecie agevolate o contratti speciali, mentre viene abolito il codice 55.

Sezione 2: retribuzioni particolari e fondi speciali

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, a seguito della soppressione del Fondo Pensioni del personale FS e della costituzione, presso l’INPS, del Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, la certificazione 2000 deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2000. Per il punto 28 'Tipo' sono previsti i codici FS, FT, FV, F1, F2 e F3, relativi alle diverse componenti retributive del Fondo Ferrovieri.

Per i Fondi di solidarietà del credito cooperativo e del credito, istituiti dai decreti interministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158, sono previsti i codici CF e CR per i lavoratori per i quali è versata contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario di sostegno al reddito. È inoltre introdotto il codice G per la 'retribuzione da riallineamento'. Restano invece aboliti i codici connessi alla gestione a esaurimento degli enti disciolti, soppressa dal 1° ottobre 1999.

Sezione 3: accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 64 a 77 servono a indicare gli elementi utili all’accredito figurativo di settimane e retribuzioni rilevanti ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione a malattia, infortunio, malattia ex legge n. 88/1987, maternità e integrazione salariale. La circolare dedica particolare attenzione alla corretta compilazione dei punti relativi alla maternità, distinguendo tra il regime della legge n. 1204/1971 e quello della legge n. 53/2000.

Nel punto 64 va indicato il totale annuo delle settimane di calendario caratterizzate da retribuzione ridotta, anche per un solo giorno, per eventi quali malattia, infortunio, maternità, permessi per allattamento, prolungamenti per malattia del bambino e agevolazioni ex legge n. 104/1992. Nel punto 65 va riportato l’ammontare complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte in tali settimane. I valori dei punti 64 e 65 costituiscono rispettivamente un 'di cui' dei punti 13 'Sett. Retr.' e 11 'Competenze correnti'.

Maternità L. 1204/1971 e Maternità L. 53/2000

Per la casella 'Maternità L. 1204/71', i punti 69 e 70 devono riportare le settimane riferite agli eventi che danno luogo ad accredito sulla base della retribuzione effettiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 155/1981. Rientrano in tale ambito l’astensione obbligatoria, l’astensione facoltativa nei primi 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino, i prolungamenti per malattia del bambino sotto i 3 anni, il prolungamento per handicap ex legge n. 104/1992 e i permessi mensili ex art. 33, commi 3 e 6, della stessa legge. Il punto 69 indica le settimane intere di calendario senza retribuzione né copertura assicurativa, accreditabili a richiesta, mentre il punto 70 indica le settimane con retribuzione ridotta.

Per la casella 'Maternità L. 53/2000', i punti 71 e 72 devono essere compilati per i permessi per allattamento, l’astensione facoltativa oltre i 6 mesi entro i 3 anni o tra il 3° e l’8° anno, i permessi orari ex art. 33, commi 2 e 6, legge n. 104/1992 e i permessi per malattia del bambino tra 3 e 8 anni. In questo caso l’accredito figurativo avviene sulla base di un valore convenzionale pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale. Anche qui il punto 71 riguarda le settimane senza retribuzione né copertura assicurativa, mentre il punto 72 riguarda le settimane con retribuzione ridotta.

Per i permessi orari per allattamento e per i permessi orari ex art. 33, comma 2, legge n. 104/1992, nel punto 64 vanno indicate le settimane effettive interessate dalla riduzione retributiva; nel punto 72, invece, deve essere indicata la trasformazione in settimane piene di tali riposi orari. Per le settimane riconoscibili ai sensi della legge n. 53/2000, l’INPS attribuisce un valore figurativo pari a 1/52 dell’importo doppio dell’assegno sociale annuo dell’anno dell’evento; le settimane indicate in 'Sett.1' sono riconosciute anche ai fini dell’anzianità contributiva. Le nuove regole si applicano ai congedi fruiti dal 28 marzo 2000.

Contributi trattenuti al lavoratore

Nel punto 78 va riportata la quota di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore. La precisazione è collegata ai Fondi di solidarietà del credito cooperativo e del credito, per i quali dal 1° luglio 2000 è dovuto un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,125% a carico dei lavoratori, finalizzato al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

Punti principali

Adozione e finalità del modello CUD 2001

Con il decreto ministeriale richiamato viene approvato lo schema di certificazione unica CUD 2001, destinato all’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al 2000, delle indennità di fine rapporto, delle anticipazioni, delle ritenute d’acconto, delle detrazioni, nonché dei dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti a INPS, INPDAI e INPDAP. Il modello serve anche per certificare i trattamenti pensionistici corrisposti nel 2000, con indicazione di ritenute e detrazioni.

Soggetti tenuti al rilascio e utilizzo ai fini INPS

La certificazione CUD 2001 per i dati previdenziali e assistenziali di pertinenza INPS deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche se non sostituti d’imposta, già tenuti alla denuncia individuale delle retribuzioni ex modello 01/M. Nei periodi per i quali i flussi delle dichiarazioni unificate non risultino acquisiti negli archivi INPS, il CUD rilasciato dal datore di lavoro può essere presentato dall’interessato all’Istituto per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e per altri adempimenti istituzionali; in alternativa il datore di lavoro può trasmettere la relativa dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica.

Termine di consegna della certificazione

Il CUD deve essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

Novità del tracciato e possibilità di utilizzo per annualità successive

Lo schema CUD 2001 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2000, fino all’approvazione di un nuovo schema. La sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Rispetto allo schema dell’anno precedente, la principale modifica del tracciato riguarda la Sezione 3, per adeguarla alle disposizioni della legge n. 53/2000 in materia di maternità.

Sezione 1 - Qualifica e tipo rapporto

Nel punto 2 relativo al tempo pieno/tempo parziale sono introdotti i nuovi codici L, N e R: L per part-time tra 20 e 24 ore settimanali, N per part-time oltre 24 e fino a 28 ore, R per part-time oltre 28 e fino a 32 ore. Tali codici vanno utilizzati dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale dopo il 30 giugno 2000 e fino al 31 dicembre 2000, usufruendo delle agevolazioni contributive di cui all’art. 1 del decreto interministeriale 12 aprile 2000. È inoltre eliminata la casella relativa alla copertura assicurativa TBC, poiché i contributi TBC sono soppressi dal 1° gennaio 2000. Nel punto 21 'Tipo rapporto' vengono introdotti i codici 20, 95, 96 e 82 per specifiche categorie di lavoratori o rapporti agevolati; è abolito il codice 55.

Sezione 2 - Retribuzioni particolari e fondi speciali

Per il Fondo Ferrovieri, a seguito della soppressione del fondo pensioni del personale FS dal 1° aprile 2000 e della costituzione del Fondo speciale presso INPS, il personale interessato va certificato con riferimento al periodo 1° aprile 2000-31 dicembre 2000. Per il punto 28 'Tipo' sono istituiti i codici FS, FT, FV, F1, F2 e F3, riferiti alle diverse voci retributive del Fondo Ferrovieri. Inoltre, per i Fondi di solidarietà del credito cooperativo e del credito, istituiti con i decreti interministeriali 28 aprile 2000 n. 157 e n. 158, sono previsti i codici CF e CR per i lavoratori per i quali viene versata contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito. Viene altresì introdotto il codice G per la retribuzione da riallineamento; contestualmente, per effetto della soppressione della gestione a esaurimento degli enti disciolti dal 1° ottobre 1999, sono aboliti i codici relativi alle retribuzioni già soggette ai rispettivi fondi.

Sezione 3 - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I punti da 64 a 77 sono destinati a indicare gli elementi utili per l’accredito figurativo delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili ai fini pensionistici in relazione a malattia, infortunio, malattia ex legge n. 88/1987, maternità e integrazione salariale. La circolare precisa in dettaglio come distinguere, nel nuovo tracciato, i dati relativi alla maternità secondo la disciplina previgente e quella introdotta dalla legge n. 53/2000.

Punti 64 e 65 - Settimane e retribuzioni ridotte

Nel punto 64 'Tot. annuo sett. a retr. ridotta' va indicato il totale annuo delle settimane di calendario caratterizzate, anche per un solo giorno, da retribuzione ridotta per eventi quali malattia e infortunio sul lavoro, malattia specifica ex legge n. 88/1987, vari istituti di maternità, permessi per allattamento, prolungamenti per malattia del bambino, permessi per malattia del bambino e agevolazioni della legge n. 104/1992. Nel punto 65 va indicato l’ammontare complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte in tali settimane. La circolare chiarisce che il valore del punto 64 è un 'di cui' del punto 13 'Sett. Retr.' e il valore del punto 65 è un 'di cui' del punto 11 'Competenze correnti'.

Maternità ex legge 1204/1971 e maternità ex legge 53/2000

Per la casella 'Maternità L. 1204/71', nei punti 69 e 70 vanno indicate le settimane relative agli eventi che danno luogo ad accredito sulla base della retribuzione effettiva ex art. 8 della legge n. 155/1981: astensione obbligatoria, astensione facoltativa nei primi 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino, prolungamenti per malattia del bambino sotto i 3 anni, prolungamento per handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e permessi mensili ex art. 33, commi 3 e 6, della medesima legge. Il punto 69 indica le settimane intere senza retribuzione né copertura assicurativa, accreditabili a richiesta, mentre il punto 70 indica le settimane con retribuzione ridotta e copertura ridotta. Per la casella 'Maternità L. 53/2000', nei punti 71 e 72 vanno indicate le settimane relative ai permessi per allattamento, all’astensione facoltativa oltre i 6 mesi entro i 3 anni o tra il 3° e l’8° anno, ai permessi orari ex art. 33, commi 2 e 6, legge n. 104/1992, e ai permessi per malattia del bambino tra 3 e 8 anni; qui l’accredito avviene sulla base di un valore retributivo convenzionale pari al 200% del massimo assegno sociale. Anche in questo caso il punto 71 riguarda settimane senza retribuzione né copertura assicurativa, mentre il punto 72 riguarda settimane con retribuzione ridotta.

Regole speciali per permessi orari e valore figurativo

Per i permessi orari per allattamento e per i permessi orari ex art. 33, comma 2, legge n. 104/1992, nel punto 64 devono essere indicate le settimane effettive interessate da retribuzione ridotta in cui si collocano i riposi orari; nel punto 72, invece, deve essere indicato il risultato della trasformazione in settimane piene di tali riposi orari. Per ciascuna settimana riconoscibile ai sensi della legge n. 53/2000, indicata nelle caselle 'Sett 1' o 'Sett. 2', l’INPS attribuisce un valore figurativo pari a 1/52 dell’importo doppio dell’assegno sociale annuo dell’anno dell’evento; le settimane in 'Sett 1' sono riconosciute anche ai fini dell’anzianità contributiva. Le innovazioni introdotte dalla legge n. 53/2000 si applicano ai congedi fruiti dal 28 marzo 2000.

Contributi a carico del lavoratore trattenuti

Nel punto 78 deve essere indicata la quota di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore. La precisazione riguarda in particolare i Fondi di solidarietà del credito cooperativo e del credito, per i quali dal 1° luglio 2000 è dovuto un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,125% a carico dei lavoratori, destinato al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

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