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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3663/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3663/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, relativa al pagamento dei benefici economici della Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 3663/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. Gli importi riconosciuti erano pari a euro 2.500,00 per tre ricorrenti, riferiti agli anni scolastici 2019/20-2023/24, e a euro 3.000,00 per due ricorrenti, riferiti agli anni scolastici 2018/19-2023/24. L'amministrazione non aveva provveduto spontaneamente, nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve svolgere l'incarico obbligatoriamente, senza compenso aggiuntivo, e depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che ogni ritardo nell'esecuzione può dar luogo a responsabilità amministrativa. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 1.403,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, di ordinare all'amministrazione l'adempimento e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione sono sufficienti, ai fini dell'esercizio dei poteri conformativi e sostitutivi del giudice, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge dopo la notificazione del titolo.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta attivabile su istanza della parte.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato per l'esecuzione di condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante il processo amministrativo telematico, nel fascicolo telematico della causa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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