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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio pensionistico iniziato dal de cuius nel 1970 e definito solo nel 2017 dopo una sequenza di interruzione, riassunzione, declaratoria di inammissibilità, annullamento in appello e successivo rigetto nel merito. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda Pinto perché proposta oltre il termine semestrale previsto dall'art. 4 L. n. 89/2001, ritenendo la sentenza conclusiva del giudizio presupposto divenuta definitiva il 24.10.2017 e il ricorso depositato il 21.8.2018 tardivo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, come modificato dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, sostenendo che la Corte costituzionale n. 88/2018 avrebbe inciso sul regime applicabile e avrebbe reso non condivisibile la lettura seguita dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non colpiva la concreta ratio decidendi del decreto impugnato, fondata sulla non applicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 174/2016 e, comunque, sulla tardività del ricorso rispetto al semestre decorrente dalla definitività della decisione presupposta; ha inoltre osservato che il ricorrente aveva impostato le doglianze in modo inconferente, anche richiamando un tema diverso (termine per l'impugnazione della sentenza della Corte dei conti) e non deducendo specificamente la tempestività del ricorso Pinto all'esito dell'eventuale revocazione ordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e di correlazione con la ratio decidendi del decreto della Corte d'appello, poiché la censura si era concentrata sull'incidenza della sentenza costituzionale n. 88/2018 e sul regime dei termini del giudizio contabile, senza contrastare la reale ragione del rigetto, ossia la tardività della domanda di equa riparazione rispetto al termine semestrale decorrente dalla definitività della sentenza del 24.4.2017. Non vi è stata condanna alle spese perché il Ministero non ha svolto difese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato per il giudizio Pinto.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4

    La domanda di equa riparazione deve essere proposta entro sei mesi dalla definitività della decisione che conclude il giudizio presupposto; nel caso concreto tale termine era ormai decorso.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    È il rimedio di opposizione avverso il decreto emesso sulla domanda di equa riparazione.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

  • c.p.c., art. 380-bis

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 329 c.p.c.

    Nel testo è richiamato l'art. 329 c.p.c. come limite derivante dal giudicato interno; il riferimento serve a sottolineare le preclusioni nel giudizio di impugnazione.

  • c.p.c., art. 346

    Richiamato quale norma che esprime le preclusioni dell'appello in relazione alle domande o eccezioni non riproposte.

  • d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Allegato 3, artt. 1 e 3

    Le disposizioni del codice di giustizia contabile, e in particolare i nuovi termini processuali, non si applicano ai giudizi pensionistici instaurati prima della sua entrata in vigore; continuano a valere le norme previgenti.

  • d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Allegato 1, art. 178, comma 4

    Il termine annuale per appello e revocazione non è applicabile ai giudizi pensionistici iniziati anteriormente all'entrata in vigore del codice.

  • Corte cost., sent. n. 88/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto.

  • r.d. 17 agosto 1933, n. 1214, art. 68, lett. a)

    Richiamato in relazione alla revocazione ordinaria del giudizio contabile; il termine triennale previsto per tale impugnazione è ritenuto irrilevante ai fini del termine semestrale della domanda Pinto.

  • r.d. 17 agosto 1933, n. 1214

    Il termine di tre anni per la revocazione ordinaria è qualificato come straordinario e non idoneo a spostare il dies a quo del semestre per l'equa riparazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ritenuto inapplicabile nel caso di specie, in ragione dell'esenzione dal contributo unificato del giudizio Pinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si fonda su un profilo diverso o inconferente, il ricorso è destinato al rigetto.
  • La Corte di cassazione può correggere la qualificazione giuridica proposta dalla parte solo entro i limiti dei fatti accertati e delle questioni effettivamente devolute, senza introdurre nuove questioni di fatto o superare le preclusioni proprie del giudizio di legittimità.
  • Per la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 il termine semestrale decorre dalla definitività della decisione che conclude il giudizio presupposto; la proposizione di eventuali impugnazioni ordinarie o straordinarie nel diverso processo non può essere invocata in modo generico per elidere la tardività della domanda, salvo che sia specificamente dimostrata la tempestività rispetto al regime applicabile.
  • La sopravvenienza di una pronuncia costituzionale che incide sulla disciplina dell'equa riparazione non vale, di per sé, a superare una decisione di inammissibilità o rigetto se il motivo di ricorso non confronta la reale base argomentativa del provvedimento impugnato.
  • Nel giudizio di equa riparazione non si applica il contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del raddoppio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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