Sentenza del 30/11/2022 n. 35217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione di sanzioni amministrative tributarie a carico di IFID Consulting Srl quale società di consulenza ritenuta ideatrice e promotrice di un'operazione finanziaria tra GB Ricambi Spa e GB International che l'Amministrazione ha qualificato come elusiva; le sanzioni erano state irrogate ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 9 (concorso nell'illecito). L'Agenzia ha impugnato la decisione che aveva annullato tali sanzioni sostenendo che l'esclusione prevista dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003 non possa estendersi ai concorrenti esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento delle sanzioni nei confronti di IFID. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 dispone che le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili "esclusivamente alla persona giuridica" contribuente, escludendo la sanzionabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche nei casi in cui la violazione sia commessa da una persona giuridica; ha inoltre precisato le eccezioni (es. quando la persona fisica ha agito per interesse proprio o la società è una fictio). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
"sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
Le sanzioni amministrative tributarie sono attribuite esclusivamente alla persona giuridica contribuente; ne consegue l'esclusione, in linea di massima, della responsabilità sanzionatoria concorrente delle persone fisiche per violazioni commesse dalla società.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 9
Regola la responsabilità a titolo di concorso nelle violazioni tributarie: in linea generale sanziona i concorrenti esterni, ma la sua applicazione è limitata dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003 quando l'illecito è imputabile a una persona giuridica.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Disciplina profili di responsabilità solidale delle persone fisiche; l'art. 7 comma 3 del D.L. n. 269/2003 ne salva l'applicazione "in quanto compatibili", salvo che il legislatore abbia espressamente escluso la responsabilità personale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
Norma di carattere generale sulle sanzioni amministrative tributarie e sulla responsabilità, richiamata nella cornice interpretativa ma modulata dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003.
Cost., art. 3
Il principio di uguaglianza non impone un'interpretazione che estenda la responsabilità sanzionatoria ai terzi concorrenti quando il legislatore ha espressamente escluso tale responsabilità; la Corte ritiene ammissibile un "doppio binario" normativo che differenzi i trattamenti a seconda che il contribuente sia persona fisica o giuridica.
Massime di principio
- Se la violazione tributaria è stata commessa da una persona giuridica, le sanzioni amministrative tributarie vanno, di regola, attribuite esclusivamente alla persona giuridica stessa ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003; i terzi non sono automaticamente sanzionabili a titolo di concorso.
- I concorrenti esterni possono essere sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997 art. 9, ma solo nei limiti compatibili con l'art. 7 del D.L. n. 269/2003; non è ammessa un'estensione automatica della responsabilità sanzionatoria ai terzi quando il legislatore l'ha esclusa.
- Eccezioni all'esclusione dell'art. 7: la persona fisica che ha commesso l'illecito per interesse proprio (non nell'interesse della società) o chi ha creato/uso la società come "fictio" per fini illeciti può essere personalmente sanzionato.
- Nell'istruttoria amministrativa e giudiziaria è determinante provare chi ha tratto il vantaggio dall'illecito e se l'azione del terzo è stata nell'interesse esclusivo proprio o della società.
- Non è possibile aggirare l'art. 7 richiamando meccanismi di responsabilità solidale o concorso se il quadro normativo esprimeva chiaramente l'intenzione di limitare la sanzione alla persona giuridica; eventuali colpevolezze personali vanno provate e inquadrate nelle eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
- In pratica, quando si valuta la sanzionabilità di consulenti o terzi: (a) verificare se il rapporto tributario è con una persona giuridica; (b) accertare chi ha beneficiato dell'operazione; (c) valutare se il terzo ha agito per un interesse proprio o ha strumentalizzato la società.
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