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Sentenza

Sentenza n. 563/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - della del.ne C.C. n. 19 del 12.05.2020 del Comune di Monopoli, pubblicata dall''01.06.2020 al 15.06.2020, recante l''approvazione dell''adeguamento del PUG del Comune di Monopoli al PPTR ai sensi dell''art. 11, co. 12, l.r. 20/2001 e dell''art. 97, co. 7, NTA del PPTR, nella parte in cui ha perimetrato l''Ambito P1, di cui fanno parte i suoli delle ricorrenti, in fascia B; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202001019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dell’adeguamento del PUG al PPTR, nella parte in cui ha incluso i suoli delle ricorrenti nell’Ambito P1, fascia B dei territori costieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la perimetrazione dei propri suoli, situati entro 300 metri dalla linea di battigia e già tipizzati dal PUG come contesti del sistema portuale, nella fascia B dei territori costieri prevista dal PPTR. Hanno dedotto la violazione degli artt. 93 e 2, comma 2, delle NTA del PPTR, dell’art. 143, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che le aree, rappresentate nelle tavole del PPTR come detrattori costieri e quindi gravemente compromesse o degradate, avrebbero dovuto essere assoggettate alla disciplina dell’art. 93 NTA PPTR, anziché essere incluse nella fascia B insieme ad aree non degradate. È stata inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 NTA PPTR e l’illegittimità della suddivisione in fasce, ritenuta illogica rispetto alla preesistente destinazione portuale e alla possibilità di realizzare infrastrutture marittime mediante pianificazione attuativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la perimetrazione in fascia B fosse l’esito necessario del procedimento di co-pianificazione di adeguamento del PUG al PPTR, recepito dal Comune sulla base delle determinazioni della Regione Puglia e della Soprintendenza, e non una scelta comunale autonoma. Ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nelle scelte di pianificazione, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o erroneità dei presupposti, vizi non ravvisati nel caso concreto. La precedente destinazione urbanistica più favorevole non vincolava la successiva pianificazione. L’inclusione nei territori costieri discende inoltre direttamente dal vincolo paesaggistico ex lege relativo alle aree entro 300 metri dalla battigia, fondato su un dato oggettivo di localizzazione geografica. L’art. 45 NTA PPTR, nel contemplare in astratto la compatibilità di infrastrutture portuali, non attribuisce un titolo edificatorio diretto, non rende automaticamente edificabili le aree e non esclude il vincolo paesaggistico né la necessità dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria con parere vincolante della Soprintendenza. La fascia B non determina una preclusione assoluta alle infrastrutture portuali, ma introduce un regime graduato di tutela e trasformabilità; per l’Ambito P1 essa rappresenta il massimo livello di trasformabilità consentito nel quadro delle prescrizioni paesaggistiche condivise. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore del Comune; nulla spese per le amministrazioni non costituite.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 12, l.r. 20/2001

    Richiamato quale fondamento del procedimento di adeguamento del PUG al PPTR.

  • art. 97, comma 7, NTA del PPTR

    Rilevante per il procedimento di co-pianificazione e per il recepimento dell’assetto paesaggistico nel PUG comunale.

  • art. 93 NTA del PPTR

    Invocato dalle ricorrenti per ottenere la qualificazione delle aree come gravemente compromesse o degradate; il TAR non ha ritenuto dovuta tale diversa perimetrazione.

  • art. 2, comma 2, NTA del PPTR

    Richiamato tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta, senza che il TAR ravvisasse una violazione invalidante.

  • art. 28, comma 3, n. 6, NTA del PPTR

    “riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee”

    Individua un obiettivo generale di pianificazione, ma non impone, secondo la decisione, la qualificazione delle aree ricorrenti come aree gravemente compromesse o degradate.

  • art. 45 NTA del PPTR

    La previsione della compatibilità paesaggistica astratta di determinate infrastrutture portuali non attribuisce edificabilità diretta, non esclude il vincolo paesaggistico e non sostituisce il controllo concreto di compatibilità.

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico opera automaticamente per le aree situate entro 300 metri dalla linea di battigia, sulla base della loro collocazione geografica.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Gli interventi nelle aree vincolate restano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ordinaria e al parere vincolante della Soprintendenza.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    Gli atti di pianificazione urbanistica sono qualificati come atti amministrativi generali, per i quali non è richiesta una motivazione puntuale sulle singole scelte.

Massime di principio

  • Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali e nei loro adeguamenti paesaggistici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o erroneità dei presupposti di fatto.
  • La precedente attribuzione di una destinazione urbanistica edificatoria o favorevole non determina un diritto alla sua conservazione e non vincola l’amministrazione nell’esercizio successivo del potere pianificatorio.
  • Il vincolo paesaggistico previsto per i territori situati entro 300 metri dalla linea di battigia opera automaticamente in ragione della localizzazione geografica dell’area e non dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione comunale.
  • La previsione, nello strumento paesaggistico, della compatibilità astratta di determinate infrastrutture non attribuisce un titolo edificatorio diretto, non rende automaticamente edificabile l’area e non esclude l’autorizzazione paesaggistica né il controllo concreto di compatibilità.
  • La suddivisione dei territori costieri in fasce con diversi livelli di tutela può costituire una scelta pianificatoria proporzionata e ragionevole; l’inclusione in una fascia di tutela graduata non equivale a una preclusione assoluta alla realizzazione delle opere astrattamente compatibili.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiVincoli e piani paesaggisticiAutorizzazione paesaggistica
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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