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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23069/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6, commi 1, lett. a) e 4, lett. c), legge n. 69/2005: il mandato di arresto europeo non conterrebbe dati idonei a provare l'identità e la cittadinanza del ricercato, poiché non sono stati allegati rilievi dattiloscopici; si deduceva l'insufficiente accertamento dell'identità tra il soggetto fermato in Germania e il ricorrente arrestato in Italia, con la Corte di appello che si sarebbe limitata a esibire fotografie non confrontate tra loro

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, a seguito delle modifiche legislative (in particolare il d.lgs. 2/2/2021, n.10), l'art. 22 della legge n. 69/2005 limita il ricorso per cassazione ai soli vizi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), escludendo i vizi di motivazione; inoltre la riforma dell'art. 17 e l'abrogazione di alcuni commi dell'art. 6 hanno eliminato l'obbligo di indicare "gravi indizi" o la documentazione probatoria allegata al mandato, cosicché la mancata allegazione dei rilievi dattiloscopici non costituisce legittimo motivo di rifiuto. La Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione operata in appello basata sulle fotografie inviate dalla Germania e ha considerato la doglianza come un'esortazione a un controllo di merito non consentito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22

    La riformulazione ha rimosso il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche per il merito" e ha circoscritto la cassazione ai soli vizi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c), escludendo quindi i vizi attinenti alla motivazione

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 17

    "gravi indizi di colpevolezza"

    La locuzione è stata espunta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10; la mancata indicazione di "gravi indizi" nel mandato non può più costituire motivo legittimo di rifiuto della consegna

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 6

    descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato

    Dopo le modifiche legislative, l'art. 6 richiede una descrizione delle circostanze del reato ma l'abrogazione di alcuni commi ha eliminato l'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi; quindi l'assenza di specifica documentazione probatoria non equivale automaticamente a motivo di rifiuto

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina del mandato di arresto europeo e le modalità di impugnazione in Cassazione, rimuovendo alcune garanzie procedurali precedenti (es. riferimento ai "gravi indizi") e limitando le possibilità di controllo di merito da parte della Corte di cassazione

  • codice di procedura penale - art. 606

    Sono i soli vizi formali/di legge oggi proponibili in ricorso per cassazione nei procedimenti di consegna: la lista limitativa esclude i vizi connessi alla contraddittorietà o illogicità della motivazione

Massime di principio

  • Dopo le modifiche legislative (d.lgs. n.10/2021) il ricorso per cassazione avverso decisioni di consegna per mandato di arresto europeo è limitato ai vizi tassativi di cui all'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c) e non può essere usato per impugnare la motivazione di merito
  • La mancata allegazione di rilievi dattiloscopici o di altra documentazione probatoria nel mandato non costituisce automaticamente motivo di rifiuto della consegna, salvo che sussistano specifici vizi formali o di legge riconducibili alle fattispecie ammesse dall'art. 606
  • Questioni di identità personali richiedono prove documentali solide; tuttavia il giudice della consegna valuta la sufficienza degli elementi forniti (fotografie, descrizioni) senza poter procedere a una verifica di merito equivalente a quella del giudice interno ordinario
  • Se si intende contestare la consegna, è più efficace concentrare l'impugnazione su vizi formali, di competenza o di diritto espressamente richiamati dall'art. 606, piuttosto che su critiche alla valutazione probatoria o alla motivazione
  • In presenza di dubbi sull'identità, è consigliabile documentare fin da subito l'anagrafe, la cittadinanza, e se possibile acquisire rilievi dattiloscopici o comparazioni fotografiche ufficiali per rafforzare l'opposizione
  • Il giudice nazionale della consegna non è luogo per un nuovo esame della fondatezza dell'accusa: le contestazioni di merito vanno eventualmente sollevate nei rimedi previsti nello Stato richiedente o con gli strumenti processuali che incidono su competenze e vizi di diritto

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