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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50457/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto con strappo (riqualificazione di rapina impropria). Articolava due motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa, lamentando che la sentenza impugnata avesse dato valore assertivo a versioni non coerenti e avesse indebitamente valorizzato il ritrovamento di beni in disponibilità dell'imputato; (2) erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come "furto con strappo", censurando l'apoditticità della Corte nell'accogliere la versione della persona offesa e nell'escludere la spiegazione fornita dall'imputato (in particolare in relazione alla batteria del telefono e alla volontà di restituire l'oggetto).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi sollevassero essenzialmente questioni di merito e chiedessero una rivalutazione dei fatti, il che è estraneo ai poteri della Corte di legittimità. In particolare la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione comparativa delle versioni fatta dai giudici di merito, che hanno privilegiato la persona offesa per elementi di riscontro e per profili di inverosimiglianza del racconto dell'imputato (es. borsa rinvenuta nascosta in casa dell'imputato mentre il contenuto era nell'auto, la possibilità di immediata restituzione in piena notte). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod.

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la disciplina della discussione orale e per la presentazione della requisitoria scritta al collegio di legittimità; la Corte segnala che le parti non hanno chiesto discussione orale e dà rilievo alla requisitoria scritta del Procuratore generale.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione della attendibilità della persona offesa; la Corte ha però ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione logica e congrua nel comparare le versioni e nel valorizzare elementi di riscontro, per cui non emergono vizi di legittimità nella valutazione della prova.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il 'furto con strappo' invocata per contestare la qualificazione del reato; la Corte ha ritenuto che la qualifica operata dai giudici di merito sia supportata dalla ricostruzione fattuale e dagli elementi probatori e che l'impugnazione prospetti una diversa valutazione di merito non rilevante in cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di estensione dei motivi di impugnazione ammessi; la Corte segnala che il ricorso è articolato nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una seconda valutazione del merito probatorio: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o a presentare frammenti probatori sono generalmente inammissibili.
  • Quando giudici di merito confrontano versioni contrastanti, la scelta di privilegiare una versione è legittima se corredata da motivazione logica e da elementi di riscontro o da profili di inverosimiglianza della versione avversa.
  • Per censurare la qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs. furto con strappo) in cassazione occorre dimostrare vizi di diritto o palesi contraddizioni logiche nella motivazione, non limitarsi a proposizioni alternative di fatto.
  • Le doglianze basate su mera apoditticità o sulla richiesta di una diversa plausibilità dei fatti non soddisfano il requisito di rilevanza in sede di legittimità.
  • Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese e, se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende.

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