Sentenza del 04/04/2016 n. 879 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - aumento capitale sociale mediante conferimento immobile - immobile gravato da mutuo - mancato contestuale trasferimento della somma mutuata - elusione - abuso del diritto - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha ritenuto elusiva e abusiva la sequenza negoziale con cui i soci, dopo aver ottenuto un mutuo ipotecario garantito da un proprio immobile, hanno effettuato un prestito soci di importo analogo alla società e, successivamente, hanno conferito il medesimo immobile nella società mediante un aumento di capitale. Secondo la contestazione, il mancato trasferimento contestuale della somma mutuata e del bene immobile avrebbe consentito di evitare o ridurre indebitamente l’imposta di registro. La questione riguardava quindi l’interpretazione dell’operazione ai sensi degli artt. 20 e 50 del d.P.R. n. 131/1986 e la possibile configurazione di abuso del diritto.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La non contestualità tra il versamento del prestito soci e il successivo conferimento dell’immobile non dimostra, di per sé, un intento elusivo né un illegittimo risparmio d’imposta. La sindacabilità delle operazioni negoziali non può comprimere la libertà di iniziativa economica, salvo che emergano scelte imprenditoriali manifestamente irragionevoli o un intento fraudolento. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali elementi e l’operazione non è stata riqualificata come abusiva.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986
La qualificazione dell’atto deve considerare gli effetti giuridici dell’operazione, ma non può essere utilizzata per disconoscere automaticamente una sequenza di negozi leciti in assenza di elementi concreti di abuso o frode.
Art. 50 del d.P.R. n. 131/1986
La disciplina applicabile ai conferimenti e agli aumenti di capitale non consente di presumere l’elusività soltanto perché il conferimento dell’immobile e il finanziamento soci non sono avvenuti contestualmente.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
La norma è richiamata in relazione alla disciplina processuale tributaria e alla produzione o valutazione degli elementi rilevanti nel giudizio.
Abuso del diritto
L’abuso richiede una combinazione di vantaggio fiscale indebito, assenza di valide ragioni economiche e uso distorto di strumenti giuridici. Non è sufficiente che il contribuente scelga, tra più alternative lecite, quella fiscalmente meno onerosa.
Cassazione, sentenze n. 1955/2015 e n. 24823/2015
Le pronunce sono richiamate a sostegno del principio secondo cui la libertà di iniziativa economica e la scelta di strutture negoziali complesse non possono essere sindacate in chiave antielusiva senza prova di irragionevolezza o di intento fraudolento.
Massime di principio
- La mera sequenza temporale di più negozi collegati, anche se idonea a produrre un risultato fiscalmente conveniente, non integra automaticamente abuso del diritto.
- L’Amministrazione deve dimostrare concretamente sia l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito sia la natura artificiosa o fraudolenta dell’operazione; non è sufficiente rilevare la mancata contestualità degli atti.
- Le scelte imprenditoriali e finanziarie restano sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, artificiosità o assenza di valide ragioni economiche.
- Il conferimento di un immobile gravato da mutuo e il precedente finanziamento soci possono essere considerati operazioni autonome e lecite, se adeguatamente documentati e dotati di una funzione economica effettiva.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, delibere societarie, documentazione bancaria, motivazioni economiche e tracciabilità dei trasferimenti, così da dimostrare l’effettività delle operazioni e l’assenza di intenti elusivi.
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