L.R. Piemonte 18/2015
"Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 3 agosto 2015, n. 18 riforma la disciplina degli aiuti alle imprese colpite da calamità naturali, introducendo prestiti agevolati o, in casi eccezionali, contributi a fondo perduto, un fondo di garanzia e regole su cumulabilità con assicurazioni. Le misure sono riferite agli eventi calamitosi piemontesi del 12-15 novembre 2014 e prevedono copertura finanziaria per il biennio 2016-2017.
Modifiche al fondo regionale per le imprese danneggiate da calamità naturali
Modifiche alla disciplina degli interventi regionali in caso di calamità naturali in Piemonte
La legge regionale Piemonte 3 agosto 2015, n. 18 interviene sulla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, riscrivendo la disciplina degli aiuti alle imprese danneggiate da calamità naturali e aggiornando criteri, strumenti finanziari e copertura degli oneri. L’intervento è riferito al territorio piemontese e, per la parte esplicitamente richiamata, agli eventi meteorologici del 12-15 novembre 2014.
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate
La Regione istituisce un fondo destinato a sostenere il ripristino dell’operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali verificatesi in Piemonte e rientranti nei casi di calamità grave previsti dalla normativa regionale. Il fondo può essere gestito direttamente oppure tramite un ente in house providing, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sugli affidamenti di beni e servizi.
Il fondo, per quanto riguarda gli eventi collegati all’ordinanza della Protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015, è destinato a imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche con unità locali danneggiate. Le risorse servono sia a compensare i danni subiti sia a sostenere investimenti per favorire continuità o ripresa dell’attività economica.
Soggetti beneficiari e casi particolari
Possono accedere alle agevolazioni le imprese appartenenti ai settori indicati, purché abbiano unità locali danneggiate dagli eventi considerati. È prevista anche, con adeguata motivazione, l’ammissione di attività non rientranti nelle categorie ordinarie, comprese quelle senza fini di lucro, se di rilevanza sociale ed economica.
Forma delle agevolazioni
L’agevolazione è normalmente concessa sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato. In via eccezionale, per casi particolari e debitamente motivati, può essere riconosciuto un contributo a fondo perduto.
Modalità attuative e ruolo della Giunta regionale
Entro sessanta giorni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve definire con proprio provvedimento:
- le modalità di istituzione e gestione del fondo;
- le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni;
- le regole di coordinamento con eventuali finanziamenti statali;
- per i prestiti agevolati, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione della normativa statale richiamata.
Strumenti finanziari e fondo di garanzia
La Regione può favorire la continuità o la ripresa delle attività economiche anche attraverso strumenti finanziari volti ad agevolare l’accesso al credito. A tale fine è istituito un fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Aiuti di Stato e notifiche europee
Gli atti attuativi che prevedano misure qualificabili come aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.
Regole sulle assicurazioni e cumulabilità
Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative oltre l’importo complessivo degli investimenti ammessi. La Regione prevede inoltre forme di premialità per le imprese che stipulino assicurazioni contro i danni da eventi calamitosi.
Riconoscimento delle calamità gravi
Le provvidenze regionali previste per determinate categorie di interventi sono disposte in caso di eventi riconducibili alle fattispecie della legge statale sulla protezione civile, a seguito della dichiarazione di stato di calamità da parte del Consiglio regionale oppure di stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, secondo la competenza del caso.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina sugli aiuti alle imprese e sulle assicurazioni sono stimati in 4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017. La copertura è assicurata mediante l’utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi della normativa statale richiamata.
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