Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 180/2024 pubbl. il 06/07/2024 RG n. 450/2023, del Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione lavoro, n. 180/2024, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e disposta l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la sentenza non era stata eseguita e che l'amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto nel giudicato del giudice del lavoro, la cui attribuzione economica l'amministrazione era tenuta a eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'ottemperanza è procedibile dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    spese distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile, unitamente all'art. 93 c.p.c., alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza sia stata notificata all'amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di un giudicato favorevole, non accompagnata da specifiche contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L'amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche qualora provveda successivamente o si costituisca soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.