Sentenza n. 834/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza del Comune della Spezia n. -OMISSIS- del 5/3/2025 di sospensione della licenza taxi n-OMISSIS- per la durata di 15 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione della licenza taxi per 15 giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza taxi, disposta ai sensi del regolamento comunale per il mancato rispetto dei turni e delle modalità di svolgimento del servizio. La contestazione traeva origine dall'accertamento della Polizia Locale secondo cui il titolare aveva effettuato servizio presso la stazione crocieristica, nonostante l'ordinanza sindacale che imponeva, nell'ambito dei turni giornalieri, un contingente minimo di veicoli destinati al servizio continuativo in città, con esclusione del servizio ai crocieristi. Sono stati dedotti: violazione della normativa statale e regionale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la legge regionale richiederebbe la recidiva per la sospensione e che il regolamento comunale non prevederebbe adeguati parametri di proporzionalità e graduazione; insussistenza della violazione dei turni di servizio, poiché l'episodio avrebbe riguardato una sola corsa presso Largo Fiorillo; sproporzione della sanzione e mancata considerazione dell'assenza di precedenti sanzioni, oltre all'esigenza di un maggiore approfondimento delle giustificazioni; infine, violazione delle regole sul procedimento amministrativo per il ritardo tra l'avvio dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale. Le parti avevano inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in vista dell'eventuale approvazione di un nuovo regolamento comunale contenente una disciplina transitoria retroattiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta congiunta di rinvio, ritenendo che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consenta il rinvio solo in presenza di situazioni eccezionali e di gravi ragioni connesse alla tutela del diritto di difesa. La prospettiva di una futura approvazione di una disciplina regolamentare transitoria e di una composizione bonaria non integra tali presupposti; la controversia doveva essere decisa secondo il principio tempus regit actum. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'eventuale carenza, nella disciplina regolamentare, di parametri di proporzionalità o della recidiva avrebbe dovuto essere contestata impugnando direttamente l'art. 44, comma 5, del regolamento comunale, che non era stato impugnato. Tale disposizione prevede la sospensione da 15 a 180 giorni per il mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa; il Comune si è limitato ad applicarla in modo vincolato, peraltro irrogando la sanzione nel minimo edittale. Il secondo motivo è stato respinto perché l'effettuazione del servizio presso la stazione crocieristica in violazione dell'ordinanza sindacale sui turni e sugli orari integra il mancato rispetto degli obblighi regolamentari. Il terzo motivo è stato respinto poiché i fatti risultavano dal verbale della Polizia Municipale, avente piena efficacia probatoria quanto agli accertamenti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale; non era quindi necessario un ulteriore supplemento istruttorio. Il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta è stato inoltre considerato elemento implicante accettazione della sanzione e riconoscimento della responsabilità. Il quarto motivo è stato respinto perché il ritardo nell'adozione del provvedimento finale non determina illegittimità in assenza della violazione di un termine perentorio previsto a pena di decadenza del potere sanzionatorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è ammissibile solo per gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente la prospettiva di una futura modifica regolamentare o di una definizione bonaria della controversia.
art. 5 l. 21/1992
La competenza comunale a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni dei titoli autorizzativi implica anche la legittimazione a stabilire le conseguenze del mancato rispetto delle regole.
art. 16 l.r. Liguria n. 25/2007
La disposizione regionale, richiamata dalla sentenza, attribuisce al Comune il potere regolamentare in materia di svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea.
art. 24, comma 2, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall’amministrazione comunale
La violazione degli obblighi relativi ai turni e agli orari di servizio integra il presupposto della sanzione disciplinare prevista dal regolamento.
art. 44, comma 5, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
È prevista la sospensione dell’attività ... per un periodo da 15 a 180 giorni ... per il mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa
La disposizione prevede direttamente la sospensione della licenza taxi da 15 a 180 giorni per il mancato rispetto dei turni di servizio, senza necessità di contestare la recidiva; la sospensione è stata applicata nel minimo edittale.
art. 44, comma 1, regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
È richiamato tra gli articoli la cui violazione era stata contestata nel verbale della Polizia Locale, ma la sentenza fonda la sospensione principalmente sugli artt. 24, comma 2, e 44, comma 5.
art. 2 D.M. 11 marzo 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, senza che il TAR ne faccia applicazione decisiva.
artt. 14, 14-bis e 44-bis l.r. Liguria n. 25/2007
Richiamati dal ricorrente in relazione alla necessità della recidiva e alla disciplina della sospensione, ma non ritenuti ostativi all'applicazione dell'art. 44, comma 5, del regolamento comunale.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Richiamati in relazione al ritardo procedimentale; il ritardo non determina illegittimità del provvedimento in assenza di un termine perentorio previsto a pena di decadenza del potere sanzionatorio.
Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22 marzo 2021
Richiamato dal ricorrente per contestare la durata del procedimento, senza che il TAR ravvisi una violazione invalidante.
Massime di principio
- Il titolare di una licenza taxi opera nell'ambito di un servizio pubblico svolto in regime concessorio e non come libero professionista secondo autonome logiche di mercato; la licenza è quindi soggetta agli obblighi organizzativi, disciplinari e di vigilanza previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
- Il Comune che dispone del potere regolamentare di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio taxi può stabilire, nel regolamento, le conseguenze sul titolo autorizzativo derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio, inclusa la sospensione della licenza.
- Quando il regolamento comunale prevede direttamente la sospensione della licenza per la violazione dei turni o degli orari di servizio, l'applicazione della sanzione non richiede la previa contestazione della recidiva, salvo che tale requisito sia previsto dalla specifica disciplina applicabile.
- La censura con cui si contesta l'assenza, nella disciplina regolamentare presupposta, di criteri di proporzionalità o graduazione della sanzione deve essere proposta mediante impugnazione della stessa disciplina regolamentare; se il provvedimento applicativo si limita ad applicare una norma non impugnata, la censura è inammissibile.
- Il verbale della polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; in presenza di tali accertamenti non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, salvo specifiche ragioni contrarie.
- Il ritardo nell'adozione di un provvedimento sanzionatorio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto finale, se non risulta violato un termine perentorio stabilito espressamente a pena di decadenza del potere amministrativo.
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