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Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, n.119 dell’8 marzo 2024;

Giustizia amministrativa202500445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Lamezia Terme n. 119 dell'8 marzo 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 marzo 2024; nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, l'amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre formulata una domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché ritenuta manifestamente iniqua in relazione alla funzione della Carta Docente, che costituisce un contributo alla formazione e all'aggiornamento professionale e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato, fissato un termine e previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola sulla gratuità o onnicomprensività della funzione commissariale, prevista per l'ottemperanza ai decreti Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato da eseguire per escludere il cumulo tra interessi e rivalutazione.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario dopo la notifica e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza, ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna dell'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di una somma, i compensi e le spese dell'eventuale commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente, applicando per analogia la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere accordata quando, alla luce della funzione concreta della prestazione oggetto del giudicato, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, può essere negata se la prestazione costituisce un contributo destinato alla formazione professionale e non un corrispettivo economico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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